Diritto, Femminismo, Temi, Interventi

Il voto unanime espresso dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2025 sulla riformulazione dell’articolo 609-bis c.p. ha rappresentato un passaggio politico e simbolico rilevante: per la prima volta il legislatore italiano ha assunto in modo esplicito il consenso libero e attuale come elemento costitutivo del reato di violenza sessuale, riconoscendo che la lesione giuridicamente rilevante non è la violenza in sé, ma la violazione della libertà sessuale intesa come autodeterminazione incarnata, situata e sempre revocabile.

Il successivo intervento in discussione al Senato, promosso dalla senatrice Bongiorno in risposta alle istanze della Lega, segna tuttavia una torsione regressiva rispetto a questo impianto.

La proposta di riscrittura dell’articolo 609-bis c.p. non consolida infatti il modello consensuale approvato alla Camera, ma lo sostituisce con una formulazione nuovamente fondata sulla “volontà contraria” della persona offesa.

Già nel corso del dibattito parlamentare relativo al superamento della fattispecie di “violenza carnale”, che ha attraversato sei legislature, la dottrina penalistica aveva segnalato forti perplessità rispetto alla centralità dell’elemento materiale della violenza o minaccia quale modalità necessaria di coartazione della volontà della persona offesa, elemento da sempre contestato dal movimento delle donne.

In particolare, veniva evidenziata la contraddittorietà di un ordinamento nel quale apparisse meglio formulato il reato di violazione di domicilio – per il quale è penalmente rilevante la sola condotta di intrusione nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora «contro la volontà espressa o tacita» di chi ha il diritto di escludere – mentre, per la violenza sessuale, la persona offesa fosse chiamata a misurarsi con la prova della violenza o della minaccia.

Proprio per offrire uno strumento concettuale utile a scardinare il paradigma della resistenza della vittima, la ridefinizione della fattispecie era stata già proposta nello Schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice penale (Testo del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione di un nuovo Codice penale parte generale e parte speciale, 25 ottobre 1991), all’articolo 71, comma 1, lettera a), che prevedeva il delitto di stupro come il fatto di chi, contro la volontà di una persona, si congiunge sessualmente con essa o compie atti di identico significato offensivo.

Quella formulazione rappresentava, in quel contesto storico, un passaggio significativo, perché consentiva di spostare l’attenzione dall’intensità della violenza esercitata alla violazione della libertà della persona offesa, offrendo una chiave di lettura alternativa al modello fondato sulla costrizione fisica o morale.

Tuttavia, oggi, quella soluzione risulta insufficiente e fuori tempo, perché presuppone ancora una libertà sessuale definita in negativo, come reazione a un’iniziativa altrui, anziché come spazio originario di autodeterminazione

È evidente che la riformulazione dell’art. 609-bis proposta al Senato riprende proprio la struttura concettuale elaborata dalla giurisprudenza in materia di violazione di domicilio, tanto da introdurre nella fattispecie il riferimento espresso alla valutazione della volontà contraria “tenendo conto della situazione e del contesto” in cui il fatto è commesso. È lo stesso schema interpretativo utilizzato per l’art. 614 c.p., in cui la contrarietà della volontà può essere secondo la giurisprudenza espressa o tacita, desunta dal contesto, dalle circostanze concrete o dalla finalità dell’azione, e in cui il consenso iniziale può essere superato o revocato.

Nel delitto di violazione di domicilio, la tutela riguarda uno spazio, proiezione della persona, e può ancora essere ancorata a una volontà di esclusione ricostruita in negativo. Nella violenza sessuale, invece, il bene giuridico è la libertà sessuale come autodeterminazione individuale, che non può essere efficacemente protetta solo chiedendo alla persona offesa di rendere riconoscibile una contrarietà, neppure se letta attraverso il contesto e le circostanze.

L’esperienza delle donne, la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, e gli obblighi internazionali hanno chiarito che la violenza sessuale non coincide con la violazione di un limite esterno, ma con l’assenza di un consenso libero, attuale e realmente esprimibile.

Riproporre, sotto una forma aggiornata, la grammatica della “volontà contraria” significa arrestare questo percorso. Significa continuare a costruire la tutela penale in negativo, laddove la libertà sessuale richiede ormai un’affermazione positiva del limite, non la sua faticosa dimostrazione ex post.

La convergenza sociale, giuridica e culturale maturata negli ultimi decenni – alimentata dalle pratiche femministe, dalla giurisprudenza nazionale e dagli obblighi internazionali – ha reso evidente, infatti, che il riferimento alla “volontà contraria” continua a portare con sé ambiguità probatorie e a lasciare spazio a una lettura reattiva della libertà sessuale.

Il consenso libero e attuale è divenuto il criterio positivo della liceità dell’atto sessuale: ciò che qualifica la violenza non è l’incapacità di opporsi, bensì l’assenza di una volontà libera, presente e realmente esprimibile. È questo passaggio – dalla negazione della volontà alla sua affermazione – che segna oggi il superamento definitivo del paradigma coercitivo.

Non si tratta di una variazione terminologica neutra, ma di un mutamento strutturale del paradigma, poiché il passaggio dal consenso alla volontà contraria sposta l’asse della fattispecie: dal riconoscimento positivo della libertà dell’altra persona alla verifica ex post della sua capacità di manifestare dissenso.

In questo modo, il centro dell’accertamento torna a essere la condotta della vittima, la sua reazione, la sua possibilità concreta di dire no, anziché la responsabilità di chi agisce di non oltrepassare un limite che non gli appartiene.

Il modello della “volontà contraria” porta con sé un’eredità concettuale ben nota che rinvia alla richiesta implicita di resistenza, coerenza, tempestività, visibilità del rifiuto; che ha prodotto narrazioni giudiziarie incentrate solo sulla credibilità della persona offesa; che ha reso giuridicamente opachi il silenzio, il congelamento, la paura, l’adattamento, cioè le modalità ordinarie con cui molte donne attraversano situazioni di sopraffazione. È il modello che i femminismi, la pratica dei centri antiviolenza e gli organismi internazionali hanno progressivamente decostruito.

Non è un caso che il Comitato CEDAW, nella decisione A.F. c. Italia del 2022 ottenuta dall’associazione Differenza Donna, abbia indicato come discriminatorio un sistema penale che ancora subordina il riconoscimento della violenza sessuale alla capacità della donna di manifestare dissenso secondo aspettative stereotipate.

La riforma approvata alla Camera si collocava esattamente in questa traiettoria: non inventava un nuovo modello astratto, ma formalizzava un percorso già compiuto dalla giurisprudenza e dalla trasformazione sociale prodotta dalle donne nelle relazioni sociali.

La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha progressivamente affermato che l’assenza di dissenso non equivale mai a consenso, che la revoca è sempre possibile, che l’errore sul consenso è scusabile solo in presenza di manifestazioni positive e univoche della volontà dell’altra persona.

Un ulteriore consolidamento degli standard convenzionali è offerto dalla recente sentenza Z v. Iceland (Seconda Sezione, 13 gennaio 2026), che ha ricondotto in modo esplicito la tutela della libertà sessuale nell’alveo degli obblighi positivi di protezione dell’integrità fisica e psichica ex art. 8 CEDU. La Corte europea ha ritenuto violato l’articolo 8 sotto il profilo procedurale perché, pur a fronte di un’indagine ritenuta complessivamente diligente sul piano istruttorio, le autorità requirenti non avevano applicato uno standard centrato sul consenso nel valutare la condotta ammessa dall’indagato (il contatto sessuale su una minorenne). Ciò che la Corte censura non è l’assenza di attività investigative, ma la torsione concettuale che sposta l’asse dall’assenza di consenso, neutralizzando in radice la protezione della libertà sessuale quando l’atto si apre senza alcuna manifestazione univoca di adesione della persona offesa.

Le autorità interne, infatti, avevano chiuso il caso perché incerte sull’“intento” dell’autore, ma secondo la Corte il punto non è “quando” l’autore dice di essersi fermato, né quale etichetta attribuisce al proprio gesto, ma il fatto che il contatto sia stato iniziato senza alcuna manifestazione univoca di consenso.

La sentenza è doppiamente rilevante per il dibattito italiano: da un lato ribadisce che, nei reati sessuali, la risposta statale deve essere strutturalmente orientata al consenso e non può essere costruita attorno all’aspettativa di una resistenza (o di un dissenso esplicitato); dall’altro mostra come l’arretramento verso formule che rimettono al centro la “volontà contraria” rischi di tradursi, nella prassi, in un filtro interpretativo che assolve l’agire dell’autore finché la vittima non riesce – o non può – esprimere un rifiuto riconoscibile.

Questo passaggio è un promemoria per il legislatore italiano: arretrare dal consenso alla “volontà contraria” non significa essere più garantisti, ma significa, molto concretamente, riaprire lo spazio interpretativo in cui l’atto sessuale viene normalizzato finché la persona offesa non riesce a produrre un dissenso “leggibile”, rispondendo così non a un’esigenza di chiarezza normativa, ma a una resistenza politica e simbolica che non riconosce la libertà sessuale come libertà positiva né riconosce l’altra persona come soggetto, di cui assumere la volontà come misura dell’agire, per rinunciare alla zona grigia del non detto e dell’interpretazione unilaterale.

In questo senso, il dibattito al Senato rende visibile il nodo che attraversa oggi il diritto penale della violenza sessuale: se la sessualità continui a essere pensata come spazio di appropriazione oppure come relazione tra soggetti liberi e in condizione di reciprocità, in cui la volontà dell’altra persona costituisce il limite invalicabile dell’agire.

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