La normativa italiana in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali viola la Carta Sociale Europea prevedendo eccessive restrizioni all’esercizio di tale diritto.

È quanto ha stabilito il CEDS (Comitato europeo dei diritti sociali) in un’importante decisione assunta lo scorso 13 marzo 2026 accogliendo un reclamo presentato dall’Unione Sindacale di Base. IL CEDS è l’organismo deputato a vigilare sul rispetto dei contenuti della Carta Sociale Europea da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa. La decisione, peraltro, è di particolare rilevanza in considerazione delle attuali tendenze poco favorevoli da parte delle Alte Corti e degli organismi di controllo internazionale sui temi che riguardano il conflitto sociale.

Il reclamo presentato da USB ha sottoposto all’attenzione del CEDS una serie circostanziata di limitazioni poste in essere dalla normativa italiana, prevista dalla legge 146/1990 in materia di servizi pubblici essenziali, soffermandosi sia sulla continua tendenza a espandere la nozione di servizio pubblico essenziale, sia sulla prassi attuativa operata dalla Commissione di Garanzia, l’autorità prevista per l’applicazione della legge, tesa a imporre interpretazioni restrittive che hanno reso l’esercizio del diritto di sciopero arduo e ai limiti dell’impossibile. In particolare sono state sottoposte all’esame del CEDS le norme e le prassi in virtù delle quali sono stati inclusi nella nozione di servizi pubblici essenziali non solo interi settori senza alcuna distinzione circa la specifica attività coinvolta nello sciopero, ma anche attività quali sagre, eventi ludici o sportivi, che poco hanno a che fare con i servizi essenziali sia nella sua accezione europea sia, persino, secondo gli originari intenti del legislatore del 1990. Il sindacato reclamante rilevava violazione della Carta sociale europea ed in particolare dell’art. 6 paragrafo 4 che riconosce il diritto di sciopero e della lettera G che ammette restrizioni solo se “necessarie in una società democratica a proteggere i diritti e le libertà altrui, l’interesse pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica e la morale”.

Il CEDS ha rilevato che la normativa italiana, come evoluta e come attuata, violi gli standard fissati dalla Carta Sociale Europea in almeno tre punti.

Il primo è senza dubbio il più rilevante ed è anche quello di maggiore attualità. Il Comitato rileva e stigmatizza infatti l’eccessiva espansione della nozione di servizio pubblico essenziale. Secondo il Comitato i limiti al diritto di sciopero sono tollerabili solo se viene individuato in maniera rigorosa l’ambito entro il quale applicarli, tale limitazione non può essere estesa a settori della vita sociale che non si connotino strettamente e rigorosamente come funzionali alla sicurezza e alla salute pubblica. Il Comitato, con particolare riferimento alle riforme operate dal legislatore del 2000 e del 2015, che hanno esteso anche ai luoghi della cultura le severe restrizioni operate dalla Commissione, prende atto che il nostro ordinamento include nella nozione di servizi essenziali materie e settori incompatibili con gli standard europei. Ma soprattutto, ed è questa la parte della decisione destinata a incidere di più e ad aprire un aspro contenzioso tra sindacati conflittuali e Commissione di garanzia, dichiara incompatibile con la Carta europea il metodo fatto proprio dalla normativa e dalla prassi attuativa italiane, di individuare i “servizi essenziali” non tenendo conto delle singole e specifiche attività svolte dal personale in sciopero ma operando per macrosettori. Facciamo un esempio. La normativa italiana include tra i servizi pubblici essenziali “i trasporti”. Ma ben si comprende, e su questo il CEDS opera una severa condanna, che occorrerebbe in realtà distinguere il trasporto di persone dal trasporto di merci e all’interno del trasporto di merci, distinguere la funzione delle merci trasportate, per cui un conto è l’urgenza nel trasporto di materiale medico, altro il trasporto di merci che non hanno alcun legame con i servizi essenziali o sono addirittura certamente fuori da ogni nozione di salute pubblica, quali ad esempio il trasporto di armamenti, specie se destinati al commercio di armi verso l’estero.

Ed è su questi aspetti che il conflitto è destinato ad acuirsi ed è destinato inevitabilmente ad approdare nelle aule di giustizia, dal momento che è ravvisabile nei primi atti emessi dalla Commissione all’indomani della decisione europea una certa impermeabilità dell’Autorità italiana alla decisione di Strasburgo.

La seconda infrazione è stata rilevata nella presenza di una norma che impone alle associazioni sindacali che indicono uno sciopero di specificarne anche la durata. Il CEDS ricorda che è nozione elementare e condivisa dagli Stati membri del Consiglio d’Europa che uno sciopero per espletare la sua efficacia deterrente deve poter essere indetto senza indicarne la durata e che l’obbligo di indicazione della durata certamente rende innocua in partenza l’azione di lotta sindacale. Dichiara pertanto che l’obbligo di indicare la durata contrasta con gli standard previsti dalla Carta Sociale. La decisione, pacifica per il CEDS, è di particolare dirompenza nell’ordinamento italiano se si pensa alla prassi crescente di imporre e “contrattare” la durata degli scioperi sino a ottenere spesso la riduzione di uno sciopero inizialmente indetto per l’intera giornata a uno sciopero di poche ore, al fine di renderne innocui e anzi nemmeno ravvisabili, i disagi dallo stesso provocati. E quindi, di fatto, neutralizzando in partenza la portata conflittuale dell’azione sindacale derubricata ad azione compatibile con il sistema e impossibilitata minimamente a scalfirlo.

La terza infrazione riguarda la presenza di periodi di cosiddetta “franchigia”, ossia quei periodi in cui non è possibile scioperare, o quelli di cosiddetta rarefazione, ossia il distanziamento tra più scioperi indetti nel medesimo servizio. Il CEDS anche rispetto a tali norme rileva le eccessive restrizioni previste dalla normativa italiana, specialmente se incrociate con la prima infrazione, cioè se applicate a quei settori non strettamente riconducibili alla nozione di servizio pubblico essenziale.

Cosa accadrà ora? Sarebbe meglio chiedersi preliminarmente cosa sarebbe già dovuto accadere?

Dopo la censura operata dal CEDS non è pensabile che l’Italia, coscientemente, decida di mantenere in piedi una normativa che viola un trattato così importante come la Carta Sociale Europea. Lo Stato italiano ha il dovere di operare quelle riforme necessarie per allineare la normativa alla decisione del CEDS e quindi espungere dal nostro ordinamento quegli elementi normativi in contrasto con la Carta.

Ma la decisione europea si rivolge anche agli attori sociali attribuendo loro un ruolo decisivo. Nell’ipotesi infatti che lo Stato italiano non ponga rimedio e che l’autorità preposta (la Commissione di Garanzia) non cerchi di adeguare la prassi interpretativa, sarà inevitabile che la giustizia del lavoro venga chiamata a risolvere gli inevitabili conflitti già insorti e destinati ad aumentare, in particolare con riferimento alla logistica ed al trasporto delle armi.

E anche i sindacati saranno posti di fronte alle proprie responsabilità rimettendo in discussione, prassi, posizioni, inerzie consolidate. Perché i diritti sociali stanno a una democrazia, come i muscoli a un corpo umano. Il loro mancato, corretto e adeguato esercizio comporta l’atrofizzazione delle funzioni democratiche.

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