Articolo tradotto dall’inglese da Lorenzo Coccoli.
«Chi ha assassinato, massacrato e stuprato, e si è comportato come un animale, merita di essere sorvegliato da un animale proprio come lui».
(Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale di Israele,22 luglio 2026)
Nel dicembre 2025, il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, esponente dell’estrema destra, ha proposto di circondare con coccodrilli del Nilo (Crocodylus niloticus) un carcere destinato a palestinesi detenuti per reati contro la sicurezza pubblica. A distanza di qualche mese, nel luglio 2026, Ben-Gvir ha pubblicato su Facebook un post rivolto a degli ipotetici prigionieri: «State pensando di tentare la fuga? Ripensateci». Il post era accompagnato da un’immagine generata dall’intelligenza artificiale, che lo ritraeva con un coccodrillo al guinzaglio. Se il progetto dovesse realizzarsi, Ben-Gvir avrebbe così la propria versione di Alligator Alcatraz, il famigerato centro di detenzione per migranti aperto in Florida su iniziativa di Trump, e chiuso di recente. Quella remota struttura detentiva, situata nel sud degli Stati Uniti, sorgeva nel cuore di un’immensa zona umida subtropicale popolata da alligatori, coccodrilli e pitoni, specie per le quali le Everglades costituiscono un habitat naturale. Il deserto semiarido del sud di Israele non vede invece un coccodrillo del Nilo da moltissimo tempo, ammesso ne abbia mai visto uno. In passato, questa specie di coccodrilli era stata presente più a nord fino all’inizio del XX secolo, quando furono totalmente eliminati dalla regione. Che cosa succederebbe se fuggissero dal carcere prima dei detenuti? E quanto sarebbero davvero efficaci come guardiani, per esempio in inverno, quando si muovono appena perché non sono in grado di mantenere una temperatura corporea costante? E, infine, in che modo il servizio penitenziario israeliano, tristemente noto per lo scarso rispetto dei detenuti umani, si prenderebbe cura di animali non umani tanto grandi e pericolosi?
Alla luce di queste e molte altre domande senza risposta, l’idea di Ben-Gvir può sembrare folle: una mera trovata mediatica, l’ennesimo episodio di una lunga serie di spettacolari uscite da cattivo di James Bond che egli ha così diligentemente collezionato da quando occupa un incarico ministeriale di primo piano nel governo israeliano. Eppure, per quanto evidentemente caricaturale sotto molteplici aspetti, la proposta di impiegare coccodrilli del Nilo come guardiani non umani nelle carceri israeliane mette al tempo stesso in luce pratiche molto comuni impiegate più in generale nel trattamento degli animali non umani della regione. Benché forse non così scopertamente politico come quest’ultima farsa dei coccodrilli, l’utilizzo da parte di Israele di animali non umani e piante come armi per espropriare le persone palestinesi e rivendicare i coloni ebrei come i soli veri popoli indigeni dell’area è in atto da tempo. Gli esempi sono numerosi e includono la reintroduzione nel paesaggio naturale di specie bibliche come il daino, l’asino selvatico e il grifone, la piantumazione di foreste di pini europei su vaste estensioni di terreno, e il recente impiego di pecore come soldati nella guerra per il controllo del territorio nell’Area C della Cisgiordania. A ciò si aggiungono la criminalizzazione e lo sterminio della capra nera e dei cammelli palestinesi, oltre allo sradicamento dei loro ulivi. Proprio nella sua manifesta assurdità, ritengo che la vicenda dei coccodrilli possa allora contribuire a rendere visibili le più ampie dimensioni strutturali dell’impiego quotidiano dei non umani per promuovere le ecologie coloniali (settler ecologies) dello Stato israeliano.
Un elemento centrale che la vicenda dei coccodrilli aiuta a chiarire è l’ossessione dello Stato coloniale israeliano per il diritto. In quel che segue comincerò allora col ricostruire la storia giuridica dei coccodrilli del Nilo nell’Israele contemporaneo. Questa storia non riguarda semplicemente i coccodrilli; riguarda la coproduzione di diritto e scienza della conservazione al servizio dello Stato coloniale. In diversi momenti degli ultimi tre decenni, il diritto israeliano ha via via configurato il coccodrillo come animale selvatico, risorsa commerciale, oggetto della tutela del benessere animale e risorsa per la sicurezza. Le categorie giuridiche mutano in risposta al variare delle priorità economiche, ambientali e politiche, contribuendo a loro volta a plasmarle. Il dibattito contemporaneo sull’impiego dei coccodrilli per la sicurezza carceraria si presenta dunque non come un’innovazione improvvisa, ma come l’ultimo capitolo della più lunga vita giuridica dei coccodrilli in Palestina-Israele.
I coccodrilli come fauna selvatica d’allevamento
La «storia dell’estinzione del coccodrillo palestinese», come lo chiama Elizabeth Bentley, si intreccia con violente vicende di estrazione coloniale delle risorse, sfruttamento razzializzato del lavoro ed espropriazione delle popolazioni indigene. In “Between Extinction and Dispossession: A Rhetorical Historiography of the Last Palestinian Crocodile (1870–1935)”, Bentley ricostruisce l’attenzione miope dei colonialisti britannici e sionisti nel documentare l’ultimo coccodrillo della regione, facendo risalire quella che definisce «l’ultima circolazione retorica del coccodrillo» al 1935, quando uno zoologo sionista dichiarò che i coccodrilli palestinesi erano stati definitivamente estirpati dall’area. La loro scomparsa fu dovuta al prosciugamento e alla distruzione del loro habitat originario e all’espropriazione degli indigeni Ghawarna che vivevano su quelle terre.
Il mio saggio riprende la vicenda giuridica del coccodrillo diversi decenni più tardi, con la decisione dello Stato di Israele di classificare i coccodrilli del Nilo come «animali selvatici d’allevamento» in risposta allo sviluppo del settore della loro riproduzione commerciale, in particolare presso il centro di Hamat Gader. Poiché si trattava di animali selvatici protetti, lo Stato ha dovuto elaborare una categoria giuridica speciale che distinguesse i coccodrilli del Nilo allevati a fini commerciali dagli esemplari della stessa specie presenti in natura. Ne è così seguito un emendamento alla legge sulla protezione della fauna selvatica del 1955, approvato nel dicembre 2007, nel quale l’allora Ministro per la Protezione Ambientale ha formalmente incluso tre specie nella nuova categoria di «fauna selvatica d’allevamento» (חיית בר מטופחת): il coccodrillo del Nilo (Crocodylus niloticus), l’alligatore americano (Alligator mississippiensis) e lo struzzo (Struthio camelus australis). La scelta è ricaduta su queste specie proprio perché erano legate alla produzione di carne e di pellame, più che alla conservazione o al turismo. Il provvedimento ha inoltre stabilito le condizioni da rispettare per la riproduzione, la custodia, la marcatura e la sorveglianza degli animali.
Secondo Yehoshua Shkedy, già responsabile scientifico dell’Autorità israeliana per la Natura e i Parchi (INPA), l’idea era stata considerata all’epoca come un modo sostenibile per ridurre la pressione causata dal bracconaggio dei coccodrilli selvatici in altre parti del mondo. In un’intervista del 20 luglio 2026, Shkedy mi ha raccontato di essere stato lui a rilasciare l’autorizzazione: «Ho firmato una stupida perizia di cui mi pento ancora oggi, in cui affermavo: sì, i coccodrilli possono essere allevati in cattività; non scappano; si sa come gestirli; e l’INPA è in grado di supervisionare tutto il processo». Shkedy ha poi concluso: «Si è scoperto che l’INPA non ha svolto il proprio compito in modo sufficientemente adeguato […] e, quando i coccodrilli sono fuggiti, tutti si sono resi conto che si trattava di un problema serio». In un’intervista del 19 luglio 2026, Erez Wohl, responsabile dell’ufficio legale di Let the Animals Live, la principale organizzazione israeliana per i diritti degli animali, ha spiegato che la nuova categoria, per quanto stravagante possa sembrare, era stata concepita come un meccanismo giuridico per sottrarre parzialmente alcune specie alle norme applicabili alla fauna selvatica protetta
I coccodrilli come soggetti di benessere
Quello che può essere considerato il più importante intervento giuridico dello Stato di Israele sui coccodrilli del Nilo è però precedente alla loro classificazione come fauna selvatica d’allevamento, prendendo forma in seguito alle cause che negli anni Novanta hanno coinvolto Hamat Gader e che riguardavano l’impiego dei coccodrilli come forma di intrattenimento negli allevamenti israeliani. A Hamat Gader, in particolare, il pubblico poteva assistere a spettacoli pubblicizzati come combattimenti tra un performer umano e un coccodrillo. Durante l’esibizione, gli addestratori trascinavano i coccodrilli, ne afferravano le mascelle, gli tiravano la testa all’indietro, li rovesciavano sul dorso e premevano sul corpo e sulle fauci. Gli attivisti israeliani per i diritti animali dell’organizzazione Let the Animals Live contestarono questi spettacoli sulla base della nuova legge 5754-1994 sul benessere animale (o protezione animale), spesso indicata anche come legge contro la crudeltà sugli animali. Approvata dalla Knesset nel gennaio 1994, essa costituiva la prima normativa israeliana organica specificamente dedicata al benessere animale. Wohl ha osservato:
«Quasi senza volerlo, Let the Animals Live aveva scelto gli animali perfetti per mettere alla prova la nuova legge. Oggi avremmo probabilmente scelto le mucche o i maiali, che subiscono abusi su scala molto più ampia per mano di industrie ben più consolidate. Il fatto invece che i coccodrilli si trovassero agli estremi margini della società e che i comportamenti descritti fossero così sadici toccò la sensibilità anche dei giudici più elitari. Era il caso pilota perfetto da portare davanti alla Corte Suprema israeliana».
Nella storica sentenza Let the Animals Live v. Hamat Gader, il giudice Mishael Cheshin ha formulato una dichiarazione fondamentale sugli obblighi umani nei confronti degli animali, dando vita a una delle pronunce più avanzate al mondo, per l’epoca, in materia di tutela animale. La Corte Suprema respinse infatti l’interpretazione restrittiva adottata dal tribunale distrettuale. Secondo Cheshin, la legge non proibiva soltanto le sofferenze gravi: il divieto si estendeva anche a ogni sofferenza ingiustificata. Applicando un quadro analitico articolato in tre punti, la Corte concluse che la sofferenza inflitta al coccodrillo non poteva essere giustificata dal semplice valore di intrattenimento prodotto a favore dei visitatori.
L’importanza della pronuncia della Corte suprema va ben oltre il provvedimento in sé. Cheshin ha dedicato decine di pagine a enucleare i fondamenti morali della protezione animale, attingendo alle fonti ebraiche, alla giurisprudenza inglese contro la crudeltà, alle cause statunitensi sul benessere animale e alle teorie contemporanee sui diritti degli animali, per arrivare a presentarli come esseri vulnerabili aventi diritto a una tutela giuridica. Il coccodrillo, in particolare, veniva descritto dal giudice come inerme e indifeso di fronte allo strapotere umano. Questo animale, solitamente immaginato come un temibile predatore, veniva così giuridicamente ricostruito dalla Corte israeliana come un soggetto vulnerabile, bisognoso di protezione da parte degli esseri umani.
I coccodrilli tornano a essere fauna selvatica protetta
La successiva svolta decisiva nella trasformazione del rapporto dello Stato israeliano con i coccodrilli del Nilo si è verificata tra il 2008 e il 2013, quando le preoccupazioni relative alla sicurezza pubblica e ai rischi ecologici indussero commissioni scientifiche e professionali a riesaminare le ragioni alla base della categoria giuridica di «fauna selvatica d’allevamento». Sempre più critico nei confronti dell’opportunità etica di allevare coccodrilli, nel gennaio 2013 il ministro per la Protezione Ambientale Gilad Erdan ha formalmente revocato la dichiarazione del 2007. Come ha spiegato Wohl nel corso della nostra intervista, le autorità competenti «erano giunte a considerare l’esperimento fallimentare e persino potenzialmente pericoloso, motivo per cui l’intera designazione di “fauna selvatica d’allevamento” è stata accantonata contemporaneamente per tutte e tre le specie». La revoca, dunque, non ha riguardato soltanto i coccodrilli, ma ha segnato l’abbandono dell’intero impianto normativo che aveva reso possibile lo sfruttamento commerciale della fauna selvatica nello Stato di Israele. Almeno dal punto di vista giuridico, coccodrilli e struzzi venivano così “reinselvatichiti”. Dopo essere stati trasformati in una risorsa commerciale grazie a un’apposita categorizzazione giuridica, i coccodrilli tornavano ora alla precedente qualifica di fauna selvatica pienamente protetta. E tuttavia, la categoria di «fauna selvatica d’allevamento» è rimasta formalmente iscritta nell’ordinamento: un dettaglio destinato a rivelarsi importante negli sviluppi più recenti di questa storia.
Quanto ai coccodrilli, benché riclassificati come animali selvatici protetti, per varie ragioni non era possibile reintrodurli in natura. In cattività i coccodrilli possono vivere fino a ottant’anni: ora che era venuta meno ogni loro utilità economica, diversi enti tentarono, senza successo, di trovargli una sistemazione alternativa presso strutture di altri paesi. A quanto pare, nessuno era disposto ad accoglierli. Secondo un rapporto redatto da Let the Animals Live, questo è quanto infine accaduto, lo scorso anno, ai coccodrilli ospitati in uno dei principali centri di raccolta degli esemplari rimasti, situato nell’insediamento israeliano di Pezael, nella Cisgiordania settentrionale:
«Il 2 agosto 2025, reparti dell’esercito accompagnati da funzionari dell’INPA sono entrati nell’area dell’allevamento dopo che il sito era stato posto sotto chiusura dietro emanazione di un ordine militare. Hanno disattivato l’impianto elettrico dei recinti e hanno ordinato al proprietario di impedire a chiunque di avvicinarsi alla struttura. Hanno quindi svuotato le vasche e abbattuto a colpi d’arma da fuoco 262 coccodrilli, uno dopo l’altro. […] I coccodrilli non sono morti immediatamente; alcuni, inoltre, sono stati travolti dai veicoli militari introdotti nell’area per esigenze operative. Alcuni giorni più tardi è stata condotta una nuova operazione, nel corso della quale sono stati uccisi altri coccodrilli».
Rispondendo alle richieste di chiarimento dei media, le autorità israeliane hanno spiegato che l’abbattimento si è reso necessario perché i coccodrilli rappresentavano un pericolo per gli abitanti della zona. Let the Animals Live ha tuttavia osservato che «il pericolo da essi rappresentato non rende necessariamente indispensabile l’uccisione di animali selvatici, soprattutto quando esistono soluzioni più semplici: mettere in sicurezza il sito, circoscrivere la minaccia oppure trasferire i coccodrilli in una struttura in grado di accoglierli e prendersene cura in condizioni adeguate».
I coccodrilli come animali selvatici d’allevamento a fini di sicurezza
L’ultimo capitolo della recente biografia giuridica del coccodrillo in Palestina-Israele prende avvio dalle proposte, avanzate a partire dal 2024, di impiegare i coccodrilli del Nilo nella sorveglianza delle carceri. Nel luglio 2026, la ministra per la Protezione Ambientale Idit Silman, accogliendo con entusiasmo la proposta di Ben-Gvir, è tornata nuovamente a classificare il coccodrillo del Nilo come «animale selvatico d’allevamento». Questa volta, però, la qualificazione rispondeva a uno scopo diverso. Silman ha spiegato che la riclassificazione si sarebbe limitata esclusivamente a consentire a un organismo di sicurezza autorizzato di detenere coccodrilli del Nilo «per finalità di sicurezza, previa approvazione del governo e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità ambientali». Qualora venisse attuata, la proposta aggiungerebbe i coccodrilli a una più ampia famiglia di animali non umani impiegati dallo Stato per compiti di sicurezza. Wohl ricorda che nelle carceri israeliane i cani fanno già parte dei sistemi di sorveglianza perimetrale e osserva che, più in generale, gli Stati si servono da secoli degli animali per attività militari, di polizia e di controllo. Ma mentre la maggior parte dei cani impiegati dall’esercito e dalla polizia viene addestrata per queste missioni, i coccodrilli sono trasformati in armi proprio in virtù di ciò che fanno “naturalmente” in quanto animali selvatici, e cioè per il loro istinto predatorio, la loro pericolosità, l’immagine di ferocia a cui sono simbolicamente associati e la paura primordiale che, proprio per questo, suscitano.
Con questa presa di posizione, la ministra per la Protezione Ambientale ha agito contro il parere della propria consulente legale, l’avvocata Netta Drori, che ha illustrato nel dettaglio perché non sia giuridicamente possibile classificare un coccodrillo come «animale selvatico d’allevamento». La ministra ha inoltre scavalcato l’autorità professionale e giuridica dell’INPA, l’organismo governativo cui la legge attribuisce la competenza in materia. Secondo Wohl, infatti, «tutta questa vicenda nasce dal fatto che l’Autorità per la Natura e i Parchi si è opposta al rilascio delle autorizzazioni necessarie; il modo per aggirare l’ostacolo è stato quindi di sottrarre la questione al suo controllo». La riattivazione della categoria di fauna selvatica d’allevamento fa dunque parte di una disputa su giurisdizione e competenza tra organismi di regolazione ambientale, responsabili della gestione faunistica e rappresentanti politici. Da questa prospettiva, i coccodrilli diventano il terreno di un conflitto più ampio su chi abbia l’autorità di definire le forme legittime di governo della fauna selvatica.
Nel parere giuridico predisposto dalla ministra per la Protezione Ambientale, questa proposta viene presentata come profondamente diversa dai casi precedenti. In passato, sostiene la ministra, i coccodrilli appartenevano ad allevamenti commerciali privati ed erano perciò stati trascurati, finendo per creare rischi per la sicurezza e problemi di natura ambientale. Nel nuovo scenario, invece, gli animali sarebbero di proprietà dello Stato: il governo potrebbe quindi sottoporli a controlli rigorosi, impedirne la fuga, tutelare la sicurezza pubblica e garantirne una sorveglianza costante.
Ma perché mai, in primo luogo, il ministro della Sicurezza Nazionale dovrebbe voler impiegare dei coccodrilli come guardie carcerarie? Non esistono metodi più sofisticati per impedire le evasioni? E non sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, gestire questi animali e garantire al tempo stesso l’incolumità della popolazione? Ne varrebbe davvero la pena? Al di là dello spettacolo macabro e quasi medievale che potrebbe verificarsi qualora un prigioniero palestinese venisse assalito da un coccodrillo durante un tentativo di fuga, c’è un elemento importante che può spiegare perché l’idea di Ben-Gvir possieda una certa sua intuitiva plausibilità. Nelle tradizioni ebraica, cristiana e del Vicino Oriente, infatti, i coccodrilli occupano un posto del tutto particolare. Nel primo racconto biblico della creazione, Dio crea «i grandi esseri marini», i grandi tanninim (coccodrilli, in italiano) (התנינים הגדולים). Il coccodrillo è così una delle pochissime creature cui il testo scritturale riserva una specifica menzione. Il tannin appartiene dunque a una categoria di esseri legati alle forze primordiali e alle profondità abissali. Nelle culture circostanti, esseri acquatici mostruosi fungevano spesso da rivali della sovranità divina. Una delle affermazioni teologiche centrali del Genesi consiste precisamente nel sostenere che queste creature terrificanti non sono affatto rivali di Dio: sono, al contrario, creature da lui generate e assoggettate alla sua potenza divina. Questa storia simbolica è importante perché i coccodrilli sembrano aver conservato una straordinaria forza culturale. Con il loro aspetto arcaico, la pelle simile a una corazza e la loro natura predatoria, sembrano appartenere a un tempo remoto, quasi fossero rimasti immutati nei secoli.
Resta però difficile sostenere che i coccodrilli offrirebbero reali vantaggi sul piano della sicurezza. Le evasioni dalle carceri di massima sicurezza sono rare, i coccodrilli trascorrono dormendo lunghi periodi dell’anno e gli istituti penitenziari moderni dispongono di strumenti tecnologici di sorveglianza e contenimento infinitamente più efficaci. Come ha sottolineato Wohl, «se non si riescono a impedire le evasioni senza ricorrere ai coccodrilli, allora c’è già qualcosa che non funziona». Shkedy si è espresso in termini ancora più sarcastici: «Davvero getteranno ogni tanto un palestinese in acqua, per evitare che i coccodrilli abbiano fame, o viceversa per far sì che abbiano esattamente il giusto livello di appetito? Se qualcuno attraversasse il fossato passando per la vasca dei coccodrilli e il coccodrillo avesse la pancia piena, non verrebbe mangiato». Poi, con tono più serio, ha poi aggiunto: «Forse che chiunque evada di prigione merita la pena di morte, per di più divorato da un coccodrillo?». Verso la fine dell’intervista, Shkedy mi ha assicurato che la proposta non si realizzerà mai: «È la più assurda delle assurdità. [In sostanza, stiamo dicendo] che mostreremo agli arabi di essere pronti a scatenare contro di loro degli animali predatori… Quello a cui mira è ottenere il maggior numero possibile di voti tra i fascisti alle prossime elezioni».
Il progetto di circondare il carcere con un fossato popolato da coccodrilli non si fonda dunque soltanto sulle loro effettive capacità pratiche. Il loro valore risiede altrove: più che come credibile strumento di sicurezza, il coccodrillo agisce come simbolo di dominio e appartiene dunque al campo della violenza simbolica dello Stato. Lo Stato non mira semplicemente a rinchiudere i detenuti, ma a esibire il proprio potere di farlo, disumanizzando al tempo stesso chi è sottoposto alla detenzione. Ciò che emerge è una dinamica zoometrica (su cui vedi qui e qui) nella quale il palestinese incarcerato e il coccodrillo in cattività concorrono insieme alla produzione del potere statale.
Conclusione. Dall’allevamento in cattività alla trasformazione in arma
A prima vista, il fossato di coccodrilli di Ben-Gvir appare così assurdo da poter essere interpretato solo come una messinscena politica. Concentrarsi esclusivamente sull’assurdità della proposta rischia però di farci perdere un aspetto ben significativo: essa non rappresenta tanto un’eccezione rispetto alla storia qui ricostruita quanto il suo esito più coerente.
Nell’arco di tre decenni, il diritto israeliano ha classificato e riclassificato più volte i coccodrilli del Nilo. Dopo la loro scomparsa dalla regione, sono stati dapprima dichiarati specie protetta, quindi classificati come fauna selvatica d’allevamento e, su un piano distinto, come oggetto di tutela del benessere animale, per poi tornare nuovamente allo status di fauna selvatica protetta. Da ultimo, i coccodrilli del Nilo sono diventati potenziali guardie carcerarie e, proprio a questo scopo, appena la settimana scorsa sono stati di nuovo giuridicamente classificati come «animali selvatici d’allevamento» per finalità di sicurezza. In questa vicenda, a cambiare non è stato il coccodrillo, ma i progetti coloniali d’insediamento che, in Palestina-Israele, i coccodrilli sono stati chiamati a promuovere.
Nei progetti dello Stato coloniale gli animali non umani compaiono in almeno tre forme fondamentali e ricorrenti: come risorse da sfruttare (coccodrilli allevati per le pelli e l’intrattenimento, struzzi per la carne, capre per la gestione degli incendi); come oggetto di tutela (la reintroduzione di specie bibliche minacciate, la protezione delle piante tradizionali attraverso il divieto della loro raccolta e altre iniziative di conservazione attraverso le quali lo Stato si rappresenta come custode della natura); e come armi o dispositivi di sicurezza (cani al servizio dell’esercito e della polizia, pecore impiegate come strumenti di conquista territoriale in Cisgiordania e, ora, coccodrilli immaginati come guardie carcerarie viventi).
Il diritto media queste trasformazioni. Ma più che limitarsi semplicemente a regolamentare gli animali, esso produce le categorie e le classificazioni stesse attraverso cui gli animali non umani possono essere impiegati per fini politici differenti. Il fossato attorno alla prigione non rappresenta quindi l’esito bizzarro di una storia giuridica altrimenti coerente. Esso non fa che rendere visibile ciò che di norma resta occultato: fino a che punto le categorie giuridiche rendano gli animali disponibili per progetti d’insediamento coloniale di volta in volta diversi.
La proposta avanzata oggi da Ben-Gvir è particolarmente significativa perché capovolge la logica che in origine giustificava la categoria di «animale selvatico d’allevamento». Storicamente, quella categoria serviva a normalizzare i coccodrilli, inserendoli nei circuiti della produzione agricola. La proposta attuale mira invece all’obiettivo opposto, cioè a preservare la loro natura selvatica e a mobilitarla come risorsa per la sicurezza.
La figura che ne deriva non è né un animale da allevamento addomesticato né una specie selvatica pienamente protetta, ma qualcosa di completamente nuovo: un predatore amministrato tramite le categorie del diritto, il cui valore risiede nella sua capacità di suscitare una paura primordiale. La parabola giuridica del coccodrillo in Israele offre così una rara occasione per osservare come una stessa specie animale possa attraversare regimi radicalmente diversi, ma tutti posti al servizio delle strategie estrattive e d’insediamento coloniale dello Stato.
Post Scriptum
La scorsa settimana sono iniziati all’interno del carcere i lavori per la costruzione del fossato. L’ufficio di Ben-Gvir ha diffuso una nota per assicurare l’opinione pubblica che «il Servizio penitenziario è pronto. Il piano è stato definito nei minimi dettagli, dalla gestione e dalla cura dei coccodrilli fino agli spazi destinati al loro riposo». Secondo il comunicato, il ministero per la Sicurezza Nazionale ha stanziato 21 milioni di shekel, pari a circa 7 milioni di dollari, per la realizzazione dei fossati.
*Irus Braverman è SUNY Distinguished Professor e Teresa Miller Professor of Law presso l’Università di Buffalo, parte della State University of New York. Ha recentemente ottenuto una Radcliffe Fellowship presso l’Università di Harvard, dove trascorrerà un anno lavorando a un nuovo libro sull’eco-pastoralismo in Palestina-Israele. È autrice e curatrice di tredici volumi e ha pubblicato oltre cento articoli e capitoli di libro, tra cui Zooland: The Institution of Captivity (2012), Coral Whisperers: Scientists on the Brink (2018), e Settling Nature: The Conservation Regime in Palestine-Israel (2023), di cui è prevista prossimamente la traduzione italiana presso l’editore Meltemi.
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