Articolo pubblicato su “transform!italia” il 19.03.2025.
La proposta di Regolamento sui rimpatri, presentata a Strasburgo, nella seduta plenaria del Parlamento Europeo, la scorsa settimana, dal Commissario europeo per le migrazioni, Magnus Brunner, secondo le intenzioni servirà a uniformare a livello UE le diverse procedure previste per chi è destinatario di un provvedimento di espulsione. In realtà si tratta dell’ennesimo tentativo – per certi versi fondativo della stessa idea di “Europa reale” – per realizzare l’esternalizzazione delle frontiere e tenere fuori dai sacri confini, le donne e gli uomini non ritenuti utili per il mercato del lavoro. Nel testo si prova a insistere sulle forme di rimpatrio “volontario” assistito che si è finora rivelato inefficace (un contributo economico in cambio della disponibilità a tornarsene a casa) ma il vero impianto normativo su cui si intende intervenire è quello del rafforzamento dei rimpatri forzati. Il testo presentato vorrebbe, ma non potrà, divenire immediatamente esecutivo in tutti gli Stati membri, imponendo l’obbligatorietà dell’espulsione, superando i limiti contenuti nella Direttiva rimpatri (115/2008). E pensare che al momento della sua approvazione, tanti anni fa, a molti sembrò così inaccettabile da definirla “direttiva della vergogna” quando invece contiene norme che, con le politiche attuali, appaiono almeno più garantiste. Già dall’inizio di questo secolo fra molte forze politiche in Europa, sembrava opportuno in materia di repressione, superare gli ordinamenti nazionali – guai a porsi simile obiettivo per l’estensione dei diritti – ma ogni tentativo si è finora scontrato con i diversi interessi nazionali. La proposta di regolamento prevede “la possibilità di rimpatriare” persone “nei confronti delle quali è già stata emessa una decisione di espulsione , ma anche verso un Paese terzo con il quale esiste un accordo o un’intesa di rimpatrio (hub di rimpatrio)”. Ma “la possibilità di ‘rimpatriare’ i migranti irregolari verso tali Paesi, di cui non sono cittadini, dovrebbe essere soggetta a condizioni specifiche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate”. “Un accordo o un’intesa può essere concluso solo con un Paese terzo dove sono rispettati gli standard e i principi internazionali in materia di diritti umani, in conformità con il diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento”. Inoltre “tale accordo o intesa deve stabilire le modalità di trasferimento, nonché le condizioni per il periodo durante il quale il cittadino del paese terzo soggiorna nel Paese, che può essere a breve o più lungo termine. Tale accordo o intesa è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio per valutare in modo continuo l’attuazione dell’accordo e tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze nel Paese terzo. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono esclusi dal rimpatrio in un Paese con il quale esiste un accordo o un’intesa di rimpatrio”. In sintesi, le persone espulse, potranno o essere rimandate nei paesi di provenienza o in centri di smistamento (hub) in “Paesi sicuri” dove si deciderà del loro destino. Questa ipotesi di regolamento non soddisfa governi come quello italiano che, con l’apertura di centri di detenzione in Albania, voleva potersi liberare di richiedenti asilo intercettati in mare e la cui domanda di protezione veniva rigettata. Il Regolamento, almeno per ora, non riguarda i richiedenti asilo.
Ma non è questo il solo ostacolo che si profila. Ci vorranno altri 2 anni per provare a far entrare in vigore il Regolamento e sarà vincolante un passaggio al Consiglio europeo in cui si dovrà trovare una maggioranza qualificata (almeno 15 Paesi) la cui popolazione complessiva sia superiore al 65% di quella totale dell’UE.
Tale risultato ad oggi non è scontato, si passerà attraverso una fase di negoziazione fra Consiglio e Parlamento, i singoli Stati, per differenti ragioni. Senza considerare poi il fatto che non esiste ancora una lista condivisa di Paesi sicuri in cui impiantare gli hub di rimpatrio e che comunque le risorse economiche da impiegare per realizzare tale progetto si preannunciano così onerose da far crescere le perplessità di molti Stati membri dell’UE. Il Regolamento presenta poi dei punti di criticità rispetto a un altro testo precedente, approvato il 14 maggio 2024 in cui si definiscono le procedure di rimpatrio alla frontiera già utilizzate col Pact on migration and asylum. In base a questo testo, non modificato, valido per richiedenti asilo che hanno ricevuto il diniego, se un rimpatrio non si attua entro 3 mesi dall’arrivo alla frontiera, si rientra nella vecchia Direttiva del 2008. Utile ribadire che si sta parlando di una “categoria” di persone, “richiedenti asilo”, in cui, in teoria, il trattenimento va considerato come misura di estrema ratio, valutata caso per caso e comunque per periodi molto limitati. Le leggi vigenti in ambito europeo permettono il trattenimento, per eventuale rimpatrio, solo alle frontiere degli Stati membri o nelle vicinanze e comunque all’interno di ognuno dei Paesi, non offrendo quindi nessun appiglio legale per la realizzazione di hub o strutture simili in paesi terzi considerati sicuri. Addirittura l’Agenzia europea per i diritti fondamentali, ha recentemente riaffermato che centri di detenzione, che si dovessero poter realizzare in futuro in paesi terzi e in cui delocalizzare l’esame delle domande di asilo, dovranno veder garantiti i diritti vigenti nell’UE e continuamente monitorati. Tanto gli Stati membri che l’Agenzia Frontex, sarebbero ritenuti responsabili di inosservanza di ogni violazione dei diritti sia in suddetti centri che durante le fasi di trasferimento. Questo significa che i centri in Albania potrebbero essere trasformati in hub per rimpatri ma unicamente per cittadini già espulsi e non per richiedenti asilo. Non solo, per far divenire l’investimento realizzato a Tirana adatto a tale scopo andrebbe rivisto l’accordo con il governo albanese che, sotto elezioni, appare poco disponibile a ospitare persone già espulse. Le forze politiche, in molti paesi già di governo o comunque molto rilevanti, che propagandano la necessità di dotarsi di simili strutture extraeuropee sono poi le stesse che, sulla base di interessi nazionali particolari con i paesi terzi, pongono ostacoli alla loro realizzazione. Per uscire dall’impasse la Commissione Europea sta provando a insistere su queste regole che rendano più veloci e semplici le procedure di rimpatrio, traspare anche una disponibilità a garantire la realizzazione di hotspot per esternalizzare le pratiche di richiesta di asilo anche al di fuori dei Paesi UE, ma le strutture che potrebbero venir poste in essere non vanno confuse con gli hub per persone espulse. Comunque entrambi i tipi di centri sono in palese contrasto con la Direttiva del 2008 che verrebbe di fatto superata a destra.
Si propone ancora una volta, con una faccia diversa, la stessa fallimentare ricetta fatta di rimpatri – magari con disposizione europea – e divieti di ingresso, che non fermeranno mai le persone e, stanti le condizioni oggettive, pare sempre più ardua la definizione di una lista di “paesi di origine sicuri” verso cui effettuare rimpatri con procedure accelerate, anche dei richiedenti asilo diniegati. Dal New Pact del 2020 ad oggi, prosegue comunque il tentativo di smantellamento della Convenzione di Ginevra del 1951 in materia di asilo che per numerosi va superata, così come andrebbero abrogati, per i fautori della guerra a persone migranti e richiedenti asilo, gli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. A prescindere c’è poi il fatto che lo stesso Regolamento che si vorrebbe approvare non potrà mai trovare applicazione su vasta scala, sia per i costi sia per la necessità di accordi bilaterali con i paesi di rimpatrio o di invio negli hub. L’aspetto propagandistico dell’Europa capace di difendersi sembra restare prioritario. Alcune note però sono interessanti: quando troverà applicazione, il Regolamento permetterà di rendere obbligatorio il rimpatrio verso un paese terzo (di origine o in cui si realizzeranno gli hub) da ogni paese UE. Se si è espulsi da uno Stato membro, il provvedimento si rende applicabile da ognuno degli altri 26. E siccome si parla di destinatari di provvedimenti di espulsione, i tempi massimi di trattenimento passerebbero, in caso di approvazione, dagli attuali 18 mesi massimi, a 12 mesi rinnovabili per altri 12, qualora la procedura di rimpatrio possa durare più a lungo a causa della mancanza di cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della documentazione necessaria dai paesi terzi”. Due anni di detenzione, insomma, da cui si potrà sfuggire soltanto accettando il “rimpatrio volontario”.
Il nuovo Regolamento vorrebbe per i rimpatri assegnare un ruolo decisivo all’Agenzia Frontex, ma questa ad oggi, sulla base delle sue regole di ingaggio, non è autorizzata ad effettuare rimpatri da paesi terzi verso i paesi di origine, e, se le regole non cambiano, non potrà operare in hub per i rimpatri in paesi terzi.
Quello che si sta cercando di far passare come un nuovo scenario protettivo dei confini, di fatto continua a fondarsi sugli accordi con i paesi terzi perché riammettano i propri cittadini, accordi bilaterali tranne quello UE concluso con la Turchia nel 2016. Una disposizione uniforme in sede Europea potrà limitare la circolazione da un paese all’altro, ma difficilmente porterà a un aumento esponenziale dei rimpatri, bisogna insistere sul fatto che questo strumento non potrà mai funzionare e che si potrebbe spendere meno e ottenere migliori risultati attuando, questi si a livello UE, percorsi di regolarizzazione permanente di chi è entrato irregolarmente ma non costituisce reale pericolo per la sicurezza e realizzazione di cospicui canali di ingresso legali nonché sicuri. Da noi la propaganda governativa continua a sovrapporre la cosiddetta “emergenza sbarchi”, con il tema più agitato in sede europea, ovvero le persone presenti in condizioni di irregolarità, spesso da anni e non per propria responsabilità. Non si tratta quindi di richiedenti asilo ma di persone che vivono e lavorano in UE sottoposte alle diverse modalità legislative che ne definiscono il diritto a poter o meno restare. Per finire lascia perplessi la determinazione con cui si dichiara di poter procedere a rimpatri cospicui – solo in Italia risultano essere almeno 500.000 le persone in condizioni di irregolarità nei titoli di soggiorno – e quindi a una politica condivisa dei rimpatri, in assenza di una politica estera comune almeno nei confronti dei paesi verso cui si vorrebbero attuare deportazioni. Il tipico e miope eurocentrismo porta a non considerare il fatto che numerose potenze mondiali e regionali, dalla Cina alla Russia, alla Turchia agli stessi USA, hanno conquistato ruoli chiave nelle relazioni con tali paesi, per quali ragioni dovrebbero sottostare alle richieste UE? L’Europa, con l’Italia in prima fila, ha da tempo rinunciato, per egoismo suprematista, a scelte forse onerose di investimento nella cooperazione con detti paesi di emigrazione, soprattutto forzata, non può certo pretendere ora di imporre le proprie leggi e/o regolamenti.
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Sito web
Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.