Democrazia, Diritto, Politica, Temi, Interventi

Intervento al seminario del 30 gennaio 2026 “Controriforma della magistratura Anatomia di una svolta autoritaria”, organizzato da CRS, Fondazione Basso e Salviamo la Costituzione, per la presentazione del volume collettaneo a cura di Antonello Ciervo e Giovanni Russo Spena (Left 2025).

1. Con il prossimo referendum costituzionale ci troveremo difronte a un bivio e chi si fermerà a guardare dove vanno i più, senza avere una propria bussola per prendere posizione, rischia di ritrovarsi in un paese meno democratico.

Già ora la nostra democrazia è in sofferenza: i diritti sociali (lavoro, scuola, sanità, assistenza e previdenza) sono percepiti come privilegi; i diritti politici sono deformati dalle pretese della governabilità; le libertà, a cominciare da quella personale, sono sempre più schiacciate da nuovi reati e nuove aggravanti; la partecipazione attiva e l’organizzazione sociale sono guardate con sospetto, se non proprio criminalizzate, per lo meno svilite come da ultimo ha fatto la sentenza del TAR sul ricorso dei promotori della raccolta popolare delle firme per il referendum.

Ora in discussione è la garanzia stessa di tutti i nostri diritti costituzionali, garanzia offerta dalla c.d. riserva di giurisdizione per la loro compressione: solo un giudice terzo e imparziale, precostituito e soggetto soltanto alla legge può, con atto motivato, limitare i nostri diritti.

Di fronte a questa compressione dei diritti molti lamentano malagiustizia ma molti confidano ancora nella giustizia:Ci sarà pure un giudice a Berlino”! È un modo di dire che indica la fiducia nell’esistenza di una giustizia imparziale, capace di correggere abusi di potere anche quando le istituzioni sono corrotte. Allora però il sovrano era Federico II, quel Grande che riparò l’ingiustizia subita dal mugnaio Arnold, a cui un signorotto aveva deviato l’acqua necessaria al suo mulino.

La lesione dei diritti è uno dei motivi per cui sempre più si affida la giustizia, anche quella sociale, al giudice. Chi rivendica diritti spesso è pure consapevole che l’accertamento giudiziale non esaurisce affatto la nostra pretesa di verità e di giustizia, che è un’esigenza più profonda e più ampia del mero ristoro eventualmente ricevuto. Il giudice, però, può essere una spina nel fianco per le istituzioni che quella giustizia, financo sociale, non cercano o non riescono ad assicurare – come i giudici di Berlino di cui sopra – o può rafforzare la posizione dei più potenti, come i giudici locali che non protessero Arnold.

Storicamente il diritto tutto e, quindi, anche la giustizia infatti possono essere uno “strumento di governo” nelle mani dei potenti, l’utile del più forte, come sosteneva il sofista Trasimaco ne La Repubblica di Platone. Ora, però, non siamo nel V secolo a.C., ma in quel 2026 nel corso del quale festeggeremo gli ottant’anni della Repubblica italiana, che si fonda sulla Costituzione approvata dall’Assemblea costituente eletta nel giorno stesso della sua nascita.

È quella Costituzione che ancora una volta si vuole modificare.

Dobbiamo chiederci chi, come e perché vuole modificare la Costituzione che più di ogni altra è stata pensata, elaborata e scritta per prevenire e ridurre il rischio che possa riaffermarsi un regime come quello fascista, sconfitto solo con enormi sacrifici.

2. Il “chi” purtroppo stride con la storia del costituzionalismo democratico moderno che nasce con l’idea che siano i governati a dare la Costituzione ai governanti e non il contrario. Viceversa l’iniziativa della revisione costituzionale in corso è governativa.

Non è la prima volta che accade, peraltro a opera di governi di orientamento politico non coincidente, ma quei precedenti bloccati dai referenda costituzionali del 2006 e del 2016 costituiscono la più forte riprova della crisi della democrazia costituzionale. Molte voci ricordano le sagge parole di Calamandrei sui necessari banchi vuoti del Governo in sede di discussione di revisioni costituzionali, non prendendo egli neanche in considerazione la paradossale ipotesi, che l’iniziativa di mettere mano alla Costituzione potesse partire dall’organo che rappresenta la sola maggioranza parlamentare.

Inedito, però, è il procedimento successivo di formazione della legge Meloni-Nordio che per la prima volta nella storia della Repubblica ha visto un Parlamento quale mero organo di ratifica, non solo delle leggi ordinarie, ma financo su quelle costituzionali. Questa autoumiliazione dell’organo della rappresentanza politica è la riprova della profonda crisi delle forme di esercizio della sovranità popolare come delineate dalla nostra Costituzione.

D’altra parte, quando il sistema elettorale mira ad attribuire alla minoranza relativa (nel caso di specie pari al 40 per cento del 67 per cento dell’elettorato che è andato a votare nel 2022) un numero di seggi parlamentari superiori alla maggioranza assoluta dei membri delle Camere, vuol dire che la crisi della rappresentanza politica è perseguita dalle stesse sedi della rappresentanza.

Così periodicamente ci ritroviamo nell’incresciosa situazione in cui la Legge fondamentale dell’intero popolo è rimessa alla volontà della minoranza più forte che è in grado di controllare le istituzioni.

3. Sebbene la forma come procedimento sia parte integrante della sostanza delle questioni, vediamo più da vicino “come” vogliono cambiare la Costituzione. Anche qui è doveroso prestare attenzione alla forma della revisione che interviene su un testo scritto e perfezionato da filologi del calibro di Concetto Marchesi nel 1947.

Sebbene la revisione costituzionale sia intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, dai suoi stessi proponenti è definita sulla “separazione delle carriere”. Questo (infondato, come vedremo) messaggio – “stiamo separando quello che prima era un indistinto” – non giustifica l’ossessivo inserimento in Costituzione per ben otto volte dell’aggettivo giudicante/i e per altrettante otto quello di requirente/i. Tutto il nuovo testo, d’altra parte, risulta ridondante e prolisso: non solo incide su ben sette articoli della Costituzione ma, per limitarsi al solo nuovo art. 105, si passerebbe a ben 2200 battute a fronte delle originarie 202.

Se il tono denuncia la cultura costituzionale sottostante per cui la Costituzione è svilita a legge come le altre, il testo è prolisso anche perché moltiplicatore di organi e cariche perché da un solo organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio Superiore della Magistratura se ne creerebbero ben tre: un CSM giudicante, uno requirente e l’Alta Corte disciplinare.

Questa scelta, che appare decisamente anomala in un contesto nel quale si perseguono da decenni ovunque e senza adeguata riflessione l’accorpamento e la semplificazione di qualunque organo, ha come conseguenza certa quella di offrire a molte più persone di sedere in una sede di rilevanza costituzionale. Si tratta di un indizio sulle ragioni profonde che muovono il governo revisore.

4. Ora cerchiamo di capire il “perché” sarebbe necessario cambiare la Costituzione.

È indiscusso che questa riforma non realizzi il compito che spetta al Ministro della giustizia di organizzare la giustizia: aumentare magistrati e personale, rafforzare le loro dotazioni ed evitare di rallentare ulteriormente la giustizia estendendo senza limiti le fattispecie di reato in nome di un “simbolico securitario” tanto disfattista rispetto ai problemi reali quanto repressivo del disagio e del dissenso. Certamente la depenalizzazione dell’abuso di potere non controbilancia i circa 50 nuovi reati introdotti negli ultimi anni.

L’obiettivo dichiarato della menzionata separazione delle carriere è creare un “giudice davvero terzo” rispetto alla pubblica accusa, più indipendente perché meno influenzato dalla potenziale “vicinanza di categoria” con i pubblici ministeri.

È un dato di diritto e di fatto, però, che la separazione delle funzioni svolte dai magistrati sia già realtà: la lettera della legge Cartabia e i numeri dimostrano che i vasi comunicanti tra requirenti e giudicanti siano irrisori, coinvolgendo appena l’1 % dei magistrati.

Non si tratta, dunque, di mera separazione delle carriere intese come funzioni, ma di una perseguita netta separatezza tra giudicanti e requirenti fino a mettere in discussione l’unitarietà della magistratura voluta dal Costituente per favorire la cultura della giurisdizione come garanzia dei nostri diritti.

La Costituzione, infatti, al terzo comma dell’art. 107 recita e continuerebbe a recitare che «i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni». È chiaro il tono limitativo di questa norma in quel «soltanto».

Di cosa aveva paura il Costituente scrivendo quel «soltanto»?

Certamente dell’assetto piramidale della magistratura dello Stato liberale poi divenuto fascista a favore, invece, della sua trasformazione in quell’attuale potere diffuso in cui è espunto il principio gerarchico a favore dell’eguaglianza tra giudici: ciascun giudice esprime la volontà definitiva del potere giudiziario senza dover render conto a superiori gerarchici.

Il Costituente aveva paura, però, anche della separatezza dei pubblici ministeri dal resto della magistratura, separatezza tipica dello Stato liberale e perfettamente funzionale ai propositi totalitari del regime fascista: il Governo, tramite il Ministro Guardasigilli, governava la carriera e l’organizzazione della magistratura con una influenza diretta sul merito delle decisioni giudiziarie ma il pubblico ministero era addirittura soggetto alla “direzione” del Ministro della Giustizia.

Ecco com’è la giustizia come strumento di governo di cui parlava Trasimaco.

5. Il Costituente, dunque, inventò – un vero e proprio made in Italy che andrebbe tutelato da chi è dimentico della storia più alta del nostro paese – un organo apposito per garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’unitaria magistratura ordinaria: quel CSM al quale, in base all’attuale art. 105, «spettano (…) le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».

Tutti i poteri di governo della magistratura, nessuno escluso, dunque sono attribuiti al CSM: imprescindibile istituto di garanzia senza il quale la proclamazione del principio della separazione tra poteri resterebbe lettera morta, come dimostrano tutte le leggi fondamentali di paesi noti per avere una giustizia come strumento di governo.

Modificando il CSM, quindi, si incide inevitabilmente sulla garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura (art. 104), principio intoccato anche dal revisore, perché servente rispetto alla garanzia dei diritti inviolabili, a partire dalla libertà personale, che spetta ai giudici, qualunque funzione svolgano, assicurare. Quei diritti sono la quota di potere che spetta a ciascuno di noi.

6. Nel cambiare il CSM l’attuale garanzia offerta all’indipendenza della magistratura è rafforzata, diminuita o potenzialmente neutralizzata?

Se per rafforzare il momento della rappresentanza politica non è mai mancato chi proponesse di superare l’attuale bicameralismo a favore del monocameralismo, in sinergia con un indefettibile sistema proporzionale, perché lo spacchettamento dell’organo di garanzia dell’indipendenza della magistratura dovrebbe rafforzare la capacità di questo potere diffuso di proteggere i diritti?

Due CSM, uno per i giudici, l’altro per i pm, privati entrambi del potere disciplinare per di più, indebolirà di per sé l’autorevolezza della magistratura e, quindi, la sua attitudine a non farsi dire dal potere politico cosa debba fare e decidere.

L’autorevolezza che consente di mantenere una postura corretta difronte ai potenti di turno sarà ancor più minata dalla mortificazione della rappresentatività dell’organo di autogoverno.

Sul sorteggio puro, previsto solo per i membri togati dei nuovi CSM, potremmo semplicemente dire che si tira a sorte coi dadi, non per decidere le cause (alea judiciorum) come faceva il giudice di Rabelais (Brigliadoca di Gargantua e Pantagruele) ma addirittura per individuare chi decide sui magistrati: è saggio mettere a repentaglio la garanzia dell’indipendenza assecondando le alterne vicende della fortuna e della sorte per combattere l’associazionismo della magistratura unitaria? È lecito voler soffocare l’associazionismo della magistratura (peraltro riconducibile all’ANM, associazione che il fascismo fece sciogliere), quello che si svolge alla luce del sole e democraticamente, soltanto perché “c’è del marcio” come se il marcio fosse solo lì o si tratta solo del primo passo verso la mortificazione della diffusa autonomia sociale e istituzionale?

7. Quel che, però, è ancor più chiaro nella già richiamata limitazione presente in Costituzione della possibile diversità «soltanto» tra le funzioni dei magistrati è quanto sia fondamentale unitarietà della magistratura affinché tutti i magistrati, requirenti e giudicanti, assolvano alla loro funzione di garanzia in nome di una comune cultura della giurisdizione.

Creare due diversi CSM con una perseguita separatezza dei pubblici ministeri dai giudicanti rischia di riprodurre, con un ricorso storico, una frammentazione della magistratura ordinaria che, isolando i pm, li sospinge verso una sempre più forte colleganza con il corpo, strutturato gerarchicamente fino all’esecutivo, della polizia giudiziaria che svolge le indagini sulle notizie di reato. Il pm le dirige e coordina anche al fine di chiedere l’archiviazione se non sussistono i presupposti per un’azione penale.

È plausibile favorire uno spirito di corpo con la pubblica sicurezza gerarchicamente dipendente dall’esecutivo della parte più forte della magistratura? Cosa ci assicura che la nuova Alta Corte disciplinare, con quell’aggettivo verticalizzante che stride con un potere attualmente diffuso, non intenda perseguire una direzione più spiccatamente punitiva, non per chi non adempie al proprio dovere costituzionale di imparzialità, ma proprio per chi non intende sottrarvisi?

8. Nella dinamica del diritto, alla luce di quanto la storia ci ha insegnato, vale la pena anche solo correre il rischio che prevalga in uno o in mille pm la cultura dell’ordine pubblico piuttosto che quella della inviolabilità della libertà personale e della presunzione di innocenza fino a prova contraria? Possiamo permetterci il lusso di una futuribile ma non impossibile progressiva ricollocazione delle procure nella sfera direttiva del Governo? Vogliamo stare a guardare come va a finire l’indipendenza della magistratura in un paese in cui in futuro potremmo avere un premier direttamente eletto e pressoché irremovibile? Chi e quanti e a quale prezzo avranno la voglia e la forza di opporsi ai desiderata di politica criminale del direttamente eletto che incarna l’intero popolo italiano?

Non possiamo ipotecare la separazione dei poteri che è alla base dell’inviolabilità dei diritti costituzionali. Una riforma garantista, casomai, dovrebbe voler rafforzare la cultura della giurisdizione tipica di una magistratura intesa, nel suo insieme, come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, pubblico o privato che sia, e dunque potere diffuso che possa dare senso costituzionale alla garanzia della riserva di giurisdizione per i diritti inviolabili.

Il referendum costituzionale nasce oppositivo, l’intento del Costituente che ci apprestiamo a festeggiare era di procedere alla revisione costituzionale solamente a fronte di una larga condivisione nella società, o nelle sue proiezioni in Parlamento con il quorum dei due terzi o con la possibilità di chiamare il popolo ad esprimersi. Ognuno di noi deve decidere se confidare nelle parole e nelle intenzioni della minoranza più forte attualmente al Governo o se rinnovare l’effettività della Costituzione scritta dall’Assemblea costituente eletta ottanta anni fa, votando No. Non c’è quorum di validità, quindi, saranno le effettive scelte di voto a contare, ma come dieci e vent’anni fa basterebbe prendere sul serio la Costituzione, l’Assemblea costituente e la storia di chi l’ha scritta per consegnarci una Repubblica democratica in cui non bisogna andare a Berlino per trovare un giudice degno di questo nome.

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