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Alla Camera procede spedito l’esame del ddl costituzionale (AC. 2564) sull’attribuzione della potestà legislativa a Roma Capitale, proposto dal Governo Meloni sulla base del testo di ddl unificato, rigorosamente bipartisan, prodotto alla fine della scorsa legislatura. In sostanza, la potestà legislativa spettante alla Regione Lazio in alcune delle materie previste dall’art.117 della Costituzione, si trasferirebbe a Roma Capitale (l’ex Comune di Roma), per il territorio di competenza. Inoltre, una legge rinforzata, perché approvata con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, definirebbe il nuovo ordinamento di Roma Capitale, le forme di decentramento, le condizioni di autonomia amministrativa e finanziaria. Infine, il futuro accordo col Governo sull’autonomia differenziata nella Regione Lazio dovrebbe prodursi col parere di Roma Capitale per definirne il coordinamento con la Regione Lazio sull’esercizio delle funzioni trasferite.

In tal modo nella Regione Lazio si determinerebbe una disarticolazione della competenza legislativa di livello regionale tra il territorio dell’ex Comune di Roma e tutti gli altri, che sarcasticamente potrebbe definirsi un’autonomia differenziata all’amatriciana. Ma c’è ben poco da sorridere, per la serietà dei problemi che verrebbero generati dalla complicazione della regolazione legislativa e conseguentemente nell’esercizio delle funzioni amministrative. E dall’ulteriore potenziamento del centralismo capitolino, dotato di potere legislativo, rispetto ai Municipi di Roma e agli altri Comuni della Città metropolitana.

In realtà, l’idea di tirar fuori la Capitale del paese dall’ordinamento delle Regioni ha una radice nell’esempio delle capitali di grandi Stati federali, governate da Distretti federali a sé stanti, indipendenti da ciascuno dei grandi territori federati, Stati o Länder, e dotati di poteri analoghi a questi: Washington, Canberra, Brasilia. Per l’ ipotesi nostrana di riforma la motivazione scende di livello, articolandosi sulle dimensioni quantitative dell’Ente, del suo territorio, della popolazione, dei servizi, oltre che sulle peculiarità qualitative delle funzioni assolte come Capitale della repubblica.

Anche perché sarebbe problematico definire senz’altro la Repubblica italiana come uno Stato federale. In ogni caso, definire Roma Capitale – o la Città metropolitana – in termini di Regione autonoma porrebbe il problema della sorte, o della morte, della Regione Lazio. Tra due soluzioni, entrambe improbabili, del Lazio come “ciambella” intorno al cerchio interno della capitale o dello smembramento delle altre Province distribuendole tra le Regioni limitrofe. Perciò, la soluzione trovata nel precedente ddl unificato e in questo del Governo Meloni è stata quella della sovrapposizione. A Roma Capitale si attribuisce la competenza legislativa sulle materie di prevalente interesse urbano: governo del territorio, trasporto pubblico locale, beni culturali, turismo, servizi sociali, edilizia pubblica, oltre all’organizzazione amministrativa e alla polizia urbana. Alla Regione Lazio resta la competenza su tutte le altre materie ex art. 117, 3°comma (competenza concorrente) e 4° comma (competenza residuale), anche per il territorio di Roma.

Soluzione di compromesso, che presenta tratti di forte criticità. Evidenziati di prim’acchito dalla palese distorsione della norma attaccata (art. 114), oggi dedicata in due commi alla identificazione degli Enti territoriali componenti la Repubblica, che verrebbe squilibrata dall’introduzione di altri tre commi di dettaglio sulle attribuzioni, struttura e decentramento della sola Roma Capitale. Formalmente legittimo, questo sbilanciamento della norma costituzionale, tra previsione generale e regolazione speciale, annuncia l’ulteriore pasticcio introdotto nel sistema di produzione legislativa, finora articolato sui due livelli dello Stato e della Regione. Tre, con l’Unione Europea.

La coesistenza di sovrapposizione e riparto tra Lazio e Roma delle materie soggette alla legislazione regionale produrrà seri problemi non appena si passerà all’applicazione concreta del nuovo sistema regolativo. Per la semplice ragione che, nella gran parte dei casi, le situazioni da regolare potranno ritenersi ascritte all’una materia piuttosto che all’altra, e dunque alla competenza regionale piuttosto che a quella comunale. Va ricordato l’enorme contenzioso in sede di Corte costituzionale prodotto negli anni dalla “competenza concorrente” tra Stato e Regioni sulle materie di cui all’art. 117, 3°comma, per l’incerta definizione dei confini delle medesime. Una analoga situazione di incertezza e di potenziale conflittualità si determinerà anche su questo impasto di competenze, sia al livello di produzione legislativa, con ciascuno dei due Enti che rivendicherà la propria competenza a legiferare su una determinata questione, sia a livello di amministrazione, ogni volta che si dovrà affrontare una questione regolata per un verso da una legge regionale e per un altro dalla legge comunale, in termini contraddittori o non compatibili. E l’atteggiamento di “leale collaborazione” previsto dalla giurisprudenza costituzionale servirà fino a un certo punto, perché in ogni situazione sono in gioco interessi, spesso corposi, economici o clientelari. Perciò, oltre al contenzioso costituzionale, è prevedibile un forte contenzioso in sede amministrativa con i cittadini controinteressati, o le imprese o le organizzazioni sociali, che invocheranno l’illegittimità di provvedimenti assunti in base a una legge piuttosto che all’altra. Contenzioso che l’Ente che ha provveduto sarà tentato di risolvere con l’accetta del potere legislativo, creando così un ulteriore conflitto con l’altro Ente.

In realtà, da un punto di vista più generale, si è di fronte a una fase ulteriore della degenerazione in atto da molto tempo, per cui il potere legislativo viene usato come potere amministrativo. Spesso, ormai, una legge non è un atto generato dal Parlamento per produrre norme generali ed astratte, ma un atto del Governo – con l’avallo formale del Parlamento – per intervenire in una singola, specifica situazione. Come le centinaia di norme-provvedimento infilate ogni anno nella legge di bilancio, o nel decreto “milleproroghe”. Questa prassi, consolidata sia a livello statale che regionale, si verrebbe ad affermare anche al livello dei grandi Comuni. Partendo da Roma Capitale per le sue grandi dimensioni, oltre che per il suo ruolo, ma aprendo la strada ad altre grandi città che rivendicano un analogo enpowerment, come Milano.

Questa rivendicazione di Milano mette a nudo una radice profonda di questa “riforma”, ovvero l’opportunità di mettere a disposizione dell’Ente locale il massimo della potestà normativa pubblica per realizzare nel modo più agile ed efficace una politica dello sviluppo urbano fortemente orientata in senso quantitativo, con grandi opere, grandi operazioni immobiliari, grandi investimenti. Uno sviluppo indirizzato a favorire gli interessi forti più che la qualità della vita dei cittadini, perché produce una maggiore valorizzazione dei grandi capitali impegnati direttamente o nell’indotto, anche se comporta lo stravolgimento urbanistico e sociale della città. Come a Milano. Al riguardo citiamo Walter Tocci: “Nella diffusa apologia dello sviluppo urbanistico milanese si è voluto oscurare la crescente potenza della valorizzazione immobiliare che travolge tutte le forme di controllo e scarica alti costi sociali e umani nella vita urbana. Questo squilibrio crea un terreno fertile per la corruzione, ma è una patologia urbana anche in assenza di comportamenti illegali. Come processo socioeconomico è stato perfezionato al massimo livello a Milano, ma riguarda anche Roma e tutte le città italiane”.

Si ricordi il progetto di legge “Salva Milano” (A.C. 1987), nato per sbloccare i cantieri fermati dalle inchieste della Procura per lottizzazione abusiva superando la necessità dell’autorizzazione preventiva, progetto arenato per la richiesta di estenderlo su scala nazionale e per le conseguenti, forti reazioni contrarie. Ovviamente, se il Comune di Milano avesse avuto la possibilità di farsi la legge da sé il problema si sarebbe già risolto nel modo peggiore. È questo lo schema che si vuole affermare per Roma.

Non è in ballo solo l’ulteriore complicazione di un sistema di produzione normativa già farraginoso, né solo l’introduzione di un altro fattore di disuguaglianza tra le comunità di cittadini del Lazio. Su questo tema si gioca, anche nella Capitale del Paese, un momento della grande partita della redistribuzione del potere tra i diversi organismi e corpi del sistema istituzionale a tutto vantaggio del potere esecutivo, sotto la pressione degli interessi forti.

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