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Il meccanismo introdotto dall’ultimo decreto sicurezza, che prevede una forma di remunerazione per gli avvocati qualora “convincano” i migranti a rientrare nel Paese di origine o di transito, presenta profili di criticità giuridica estremamente rilevanti, tanto sul piano costituzionale quanto su quello del diritto dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali.

In primo luogo, la previsione appare difficilmente compatibile con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.

L’avvocato, per definizione e per deontologia, deve operare nell’esclusivo interesse del proprio assistito, garantendo una consulenza libera da condizionamenti esterni.

Introdurre un incentivo economico legato a un esito specifico – il rientro del migrante – altera strutturalmente questo rapporto fiduciario, creando un conflitto di interessi sistemico.

Il difensore non è più terzo rispetto agli esiti della decisione, ma diventa portatore di un interesse proprio, potenzialmente divergente rispetto a quello del cliente, soprattutto nei casi in cui sussistano i presupposti per la protezione internazionale.

In secondo luogo, la misura si pone in tensione con il principio di non-refoulement, cardine del diritto internazionale dei rifugiati, sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra e recepito nell’ordinamento europeo.

Incentivare economicamente il “convincimento” al rientro rischia di tradursi in una pressione indebita su soggetti vulnerabili, i quali potrebbero essere indotti a rinunciare alla domanda di protezione senza una piena e consapevole valutazione dei rischi connessi al rimpatrio. La volontarietà del rientro, requisito essenziale per la sua legittimità, risulta così gravemente compromessa.

Sotto il profilo deontologico, la norma incide in modo diretto sui principi fondamentali della professione forense, quali indipendenza, lealtà e assenza di conflitti di interesse.

La previsione di un compenso legato a un risultato specifico, per di più in un ambito così delicato, appare in contrasto con i codici deontologici nazionali e con gli standard europei della professione legale.

Non si tratta di una mera “premialità”, ma di un vero e proprio meccanismo distorsivo che rischia di trasformare l’avvocato in un agente funzionale alle politiche di contenimento migratorio, attuate dalla politica del Governo in carica.

Ulteriore criticità riguarda il possibile contrasto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con le direttive in materia di procedure di asilo e accoglienza. Queste impongono agli Stati membri di garantire un accesso effettivo all’assistenza legale e un’informazione completa e imparziale ai richiedenti protezione.

Un sistema che remunera l’avvocato per orientare il cliente verso il rientro difficilmente può essere considerato conforme a tali obblighi, poiché introduce un’ambiguità strutturale nell’attività di consulenza.

Infine, sul piano sistemico, la norma rivela una concezione strumentale della difesa tecnica, piegata a finalità di politica migratoria.

Si assiste a una torsione del ruolo dell’avvocatura, da presidio di garanzia dei diritti a ingranaggio operativo dell’amministrazione. Tale impostazione non solo indebolisce le tutele dei migranti, ma erode principi fondamentali dello Stato di diritto, creando un precedente pericoloso anche in altri ambiti.

In conclusione, la disposizione appare giuridicamente fragile e politicamente discutibile: lungi dal rappresentare una misura efficiente, rischia di produrre contenzioso, censure a livello europeo e, soprattutto, una compressione inaccettabile dei diritti fondamentali delle persone coinvolte sia sotto il profilo dell’affermazione dei diritti della persona previsti dalla nostra Costituzione, sia sotto il profilo del principio assoluto della libertà di scelta difensiva dell’avvocato.

Infine appaiono violati i principi generali della nostra Costituzione repubblicana.

*Emilio Ricci è avvocato e vicepresidente dell’ANPI.

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