Le leggi elettorali hanno un impatto sugli assetti costituzionali, poiché danno più o meno forza agli elettori rispetto agli apparati di partito, più o meno peso alla rappresentanza degli interessi locali. Se la scelta fra le varie metodologie – ciascuna ha i suoi pregi e difetti – non viene incardinata nelle costituzioni rigide è per poterla adattare al mutare del numero dei partiti e della priorità attribuita alla governabilità o invece alla rappresentatività (una scelta politica), alla volontà di privilegiare la vicinanza fra elettori ed eletti (preferenze) o invece la prevenzione del clientelismo e del correntismo.
Cambiare le regole del gioco dovrebbe comportare un accordo fra i giocatori. Se una sintesi fra le idee di maggioranza e di opposizione non è fattibile, la prima deciderà da sola ma deve sentire il dovere di attenersi a criteri oggettivi, suggeriti da giuristi indipendenti, non fabbricarsi su misura una legge basata sui sondaggi e le alleanze del momento.
In un mondo ideale, per assicurare la neutralità della nuova legge, essa dovrebbe entrare in vigore non per la consultazione elettorale più vicina, ma solo per quelle successive. In ogni caso la decenza imporrebbe un ragionevole lasso di tempo – almeno 2 o 3 anni – fra approvazione e prossimo appuntamento elettorale.
La riforma elettorale proposta dal Governo Meloni è poco democratica sia nel metodo (tempi rapidi, rifiuto di negoziare con le opposizioni, ricorso al voto di fiducia per legare le mani ai dubbiosi fra le proprie file), sia nella sostanza: regala un premio di maggioranza sostanzioso – 70 deputati e 35 senatori – alla coalizione che ha solo la maggioranza relativa, purché superi il 42% dei voti: chiaramente una norma “su misura“, visto che i recenti sondaggi attribuiscono all’alleanza di destra il 45% circa e che è ragionevole darsi un margine del 3%.
L’unico precedente di un simile colpo di mano risale al 1953. Anche allora il Governo, per blindare la maggioranza e sottrarsi a potenziali ricatti di alleati minori, volle introdurre un premio di maggioranza, e lo fece nell’imminenza delle elezioni, senza fare concessioni alle opposizioni, e ricorrendo al voto di fiducia. Ma quella legge – che non solo le opposizioni ma lo stesso proponente, il ministro Scelba, definirono “una truffa”, e che infatti fu abrogata l’anno seguente – assegnava il premio alla lista o alla coalizione che avesse comunque la maggioranza assoluta. Il premio consisteva in un aumento del numero dei deputati spettanti del 25% circa nel migliore dei casi (per portarli a 380, cioè il 64,4% dei seggi). Non fu assegnato, perché la coalizione guidata da De Gasperi mancò di poco l’asticella del 50%.
L’attuale progetto assegna (alla Camera) 70 seggi aggiuntivi con un tetto di 220, contempla cioè l’evenienza di una coalizione che con il 42% dei voti ottenga 150 deputati; il premio ammonterebbe allora a un + 46,6%. Ipotizzando, più realisticamente, che i seggi conquistati siano 170, il premio si ridurrebbe a 50, pur sempre un + 30%. Una simile sproporzione fra voti espressi e assegnazione di seggi è in contrasto con la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale, poiché confligge con il principio dell’uguaglianza del voto: una certa distorsione è sempre inevitabile – dice la Corte – ma il principio di proporzionalità esige che la restrizione dei diritti (uguaglianza del voto) sia giustificata dagli obiettivi perseguiti. Dato che l’obiettivo è la stabilità del governo, e che la durata dell’attuale esecutivo dimostra essere tale stabilità già garantita, una così macroscopica deformazione degli esiti del voto è in chiaro contrasto con le indicazioni della Corte.
Il secondo, più grave, elemento di incostituzionalità è l’obbligo di indicazione del Presidente del Consiglio, pur temperato dal riferimento agli articoli della Costituzione concernenti il divieto di mandato e le prerogative del Capo dello Stato.
È chiaramente un modo per instaurare de facto il sistema del premierato senza affrontare le lunghe procedure dell’emendamento costituzionale e il rischio di bocciatura al referendum. Sarebbe un sovvertimento del nostro sistema costituzionale, che non è imperniato sul bipolarismo, e che perciò assegna al Presidente della Repubblica la designazione del Presidente del Consiglio, eventualmente scegliendo una personalità capace di attirare consensi ben al di là del 42% della coalizione vincente (non necessariamente un “tecnico“).
Formalmente, certo, il capo dello Stato non sarebbe obbligato ad accogliere le indicazioni della coalizione che ha ottenuto il 42% dei voti. Ma di fatto sarebbe sottoposto ad una pressione insostenibile. Se non le accoglie verrà accusato di ignorare, lui privo di investitura popolare, la volontà degli elettori. Nel caso contrario gli si rimprovererà dal versante opposto di aver accettato il ruolo di passacarte.
Un’altra grave falla della legge Bignami ha scarse possibilità di passare il vaglio della dell’esame di costituzionalità: permette al “vincitore“ di incassare il premio di governabilità (i 105 parlamentari) e la designazione a premier (quasi imposta al capo dello Stato) pur prevedendo – là dove cita il divieto di mandato – l’eventualità che qualche membro della coalizione si stacchi per disaccordi al momento della formazione del governo. Questo avrebbe quindi una confortevole maggioranza in Parlamento (55%) pur rappresentando meno del 42% degli elettori.
Il progetto di riforma va decisamente combattuto anche per vari difetti che non hanno rilevanza costituzionale ma contribuiscono ad allontanare i cittadini dalle urne: mantiene le liste bloccate (tutto è deciso dalle segreterie dei partiti) e ammette le pluricandidature. Inoltre, non imponendo una soglia ragionevole (in Germania è il 5%), continua a facilitare la formazione di piccolissimi partiti che obbediscono a logiche personalistiche.
Il tentativo di sovvertire surrettiziamente la Costituzione dovrebbe essere fermato dalla Corte Costituzionale e dallo stesso Quirinale, se non con atti formali, con la “moral suasion”. Subire il colpo di mano e attendere che la riforma elettorale venga bocciata dalla Consulta dopo essere stata applicata almeno una volta (come già successo) non farebbe onore alla nostra democrazia.
P.S.: Una critica più autorevole al progetto di riforma è contenuta nel documento “Torniamo alla Costituzione”, un appello diffuso l’11 maggio da 158 professori di diritto costituzionale. È aperto alla firma di tutti sul sito di “Articolo 21”.
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