Articolo pubblicato su “Effimera” il 12.03.2026: https://effimera.org/referendum-2-tre-finalita-perverse-di-una-controriforma-costituzionale-di-luigi-ferrajoli/. Relazione al convegno “Giusto dire No. Dialogo sulla riforma costituzionale della magistratura“, organizzato dai costituzionalisti dell’Università di Pisa, il 20 febbraio 2026.
Questa campagna referendaria sta svelando l’intima essenza di questo Governo: la sua straordinaria capacità di imbrogliare l’elettorato raccogliendone il consenso nei confronti di finalità totalmente non dichiarate.
Quella che viene proposta al referendum è una riforma sgangherata – lo smembramento insensato in tre organi diversi del Consiglio Superiore della Magistratura – e proprio per questo scarsamente comprensibile, presentata come diretta a realizzare la separazione delle carriere. Si tratta chiaramente di un falso bersaglio, dato che questa separazione è già stata realizzata. Oggi i passaggi di carriera riguardano ogni anno lo 0,4% dei magistrati. Se questa fosse stata la ragione della riforma sarebbe bastato eliminare questo insignificante residuo con una legge ordinaria, senza scomodare Costituzione ed elettorato, mobilitato con il referendum su una simile sciocchezza. L’obiettivo è chiaramente un altro: mettere le mani sulla Costituzione. E la posta in gioco è il futuro della nostra democrazia.
Direi che gli obiettivi sono essenzialmente tre.
1. Una nuova paternità della Costituzione
Basterebbe il metodo con cui questa riforma è stata approvata a motivare il no. Questo metodo segnala il primo obiettivo della riforma. La riforma è nata da una proposta governativa, rimasta inalterata durante 4 votazioni avendo il Governo rifiutato qualunque emendamento, perfino quelli provenienti dalla sua maggioranza. Tutti respinti i 1.300 emendamenti proposti dall’opposizione. Ignorato totalmente il parere critico espresso dal CSM.
Non è così che si riforma una costituzione. Piero Calamandrei dichiarò più volte che le riforme costituzionali sono di competenza esclusiva del Parlamento, devono coinvolgere maggioranza opposizione e il Governo non deve avere in esse nessuna ingerenza. Qui, addirittura, abbiamo avuto l’approvazione di un testo governativo volutamente blindato, all’evidente scopo di deturpare la Costituzione repubblicana con una modifica ostentatamente di parte. La richiesta del referendum cosiddetto “confermativo” da parte della maggioranza deforma il senso del referendum costituzionale, previsto come momento di controllo popolare sollecitato dall’opposizione e trasforma la consultazione popolare in un plebiscito.
Questo metodo segnala la volontà che la riforma sia apertamente, dichiaratamente di parte. Segnala la volontà di cambiare la paternità della Costituzione ad opera di quanti non hanno contribuito a scriverla, a cominciare dal partito di maggioranza relativa erede del fascismo contro cui essa fu scritta e che in essa in realtà non si è mai riconosciuto. La nostra Costituzione cesserebbe di essere la costituzione antifascista nata dalla lotta di Liberazione dal fascismo. Sarebbe la costituzione degli epigoni odierni del fascismo. I nostri padri costituenti della Costituzione riformata non sarebbero più Umberto Terracini e Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti e Vittorio Foa, Costantino Mortati e Lelio Basso. Sarebbero Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Salvini. Ne è una conferma i tempi strettissimi lasciati alla campagna referendaria: ciò che si vuole è lo scontro, e non il confronto quale proverrebbe dalla più ampia informazione sul merito di questa controriforma.
2. L’indebolimento del CSM quale organo di autogoverno e di tutela dell’indipendenza dei giudici
Ma veniamo ai contenuti di questa riforma e perciò al secondo obiettivo da essa perseguito. Questo sarebbe l’indebolimento dell’organo di autogoverno della giurisdizione introdotto nella nostra Costituzione quale istituzione finalizzata alla tutela dell’indipendenza dell’ordine giudiziario. Qui abbiamo un’insensata ristrutturazione del Consiglio superiore della magistratura, sdoppiato in due Consigli diversi ai quali viene aggiunta un’Alta corte disciplinare.
È chiaro che un Consiglio separato dei pubblici ministeri ha il senso di una dislocazione della pubblica accusa fuori dall’ambito della giurisdizione e di un suo enorme potenziamento: i pubblici ministeri saranno governati soltanto da pubblici ministeri. Si può ben condividere la separazione delle carriere. Ma questa collocazione della pubblica accusa fuori dal campo della giurisdizione ne riduce la natura di organo di garanzia, titolare della funzione cognitiva che è tipica di tutta l’attività giurisdizionale, e si spiega soltanto come un primo passo per ridurne l’indipendenza. L’esistenza di un Consiglio superiore tutto e solo dei pm rafforza chiaramente i magistrati inquirenti, la cui amministrazione non sarà più affidata a un CSM nei quali i pm sono in assoluta minoranza ma a un consiglio che nella parte togata sarà formato interamente da pubblici ministeri. Trasformato in un corpo separato e gerarchizzato l’ufficio del pm sarà pronto per la sua collocazione alle dipendenze dell’esecutivo.
D’altro canto, la sostituzione del carattere elettivo dei componenti del Consiglio con il sorteggio equivale alla negazione del principio costituzionale dell’autogoverno dell’ordine giudiziario e a un atto di sfiducia nelle capacità di auto-gestione dei magistrati. Equivale sostanzialmente all’indebolimento e tendenzialmente alla negazione del ruolo del CSM quale istituzione deputata, grazie al suo carattere rappresentativo, al governo della magistratura e alla difesa della sua indipendenza.
Viene giustificato con la necessità di porre fine al potere delle correnti, le quali sono state invece, storicamente, il principale fattore di democratizzazione della magistratura. Quel potere è semmai dovuto alla reintroduzione delle carriere dei magistrati. È chiaro che in un organo collegiale sono inevitabili i compromessi tra i gruppi in esso rappresentati. Se la designazione dei capi degli uffici fosse nuovamente affidata al criterio dell’anzianità, con la sola eccezione della pronuncia a sostegno di candidati di eccezionale valore da parte di maggioranze consiliari qualificate e trasversali, verrebbe meno il potere discrezionale del Consiglio e, conseguentemente, delle correnti. Si otterrebbe la soppressione delle carriere, che fu la prima conquista delle battaglie civili degli anni 60 e 70, in accordo con il principio dell’indipendenza interna e perciò dell’uguaglianza dei magistrati, i quali, dice l’art. 107 della Costituzione, “si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”.
Dietro lo schermo della separazione delle carriere si vuol dunque colpire, indebolire e forse sopprimere una separazione ben più importante: la separazione dei poteri. Si vuole, in breve, sottoporre la giurisdizione al controllo della politica.
Non si tratta di un’illazione gratuita perché non esplicitata da nessuna delle norme di revisione costituzionale. Si tratta di un obiettivo esplicitato e reso palese da tutte le dichiarazioni politiche dello schieramento per il “si”, a cominciare dai suoi massimi esponenti, il ministro Nordio e la presidente Meloni. Costoro non riescono a nascondere il sottinteso di questa riforma: sottoporre la giurisdizione al controllo della politica, al punto da sembrare i più fieri sostenitori del NO. Non ricorderò la battuta di Nordio secondo cui la riforma converrebbe anche a Elly Schlein qualora dovesse andare al governo. Oppure la tesi, sempre di Nordio, che è assurda l’esistenza di un potere pubblico non sottoposto a controlli. Ma si pensi soprattutto all’attacco della Meloni contro due sentenze da lei giudicate assurde. Un attacco al quale dovremmo rispondere: dunque secondo lei le sentenze dovrebbero essere fatte dal Governo o da qualche funzionario dipendente dal Governo? È questo il vero senso e il vero fine della riforma? Si vuole, in breve, disciplinare la giurisdizione?
Sotto questo aspetto, questa controriforma si inserisce perfettamente nel generale attacco alla giurisdizione da parte delle autocrazie elettive nelle quali vanno trasformandosi i sistemi politici occidentali, insofferenti – da Trump a Netanyahu, a Orban e a Erdogan – della soggezione alla legge dei poteri politici e perciò del controllo sulle loro illegalità da parte di magistrati indipendenti. Ogni iniziativa dei giudici nei loro confronti viene in vario modo osteggiata: con il loro arresto (metodo Erdogan), o con la loro neutralizzazione (metodo Trump e Orban) o con la loro squalificazione come complottisti politicizzati e comunisti solo perché, talora, applicano la legge anche ai potenti (metodo Meloni, Salvini e Le Pen).
Dietro questi attacchi c’è una concezione elementare della democrazia, segno di un vero analfabetismo istituzionale. Secondo questa concezione, la sola fonte di legittimazione del potere è il voto popolare e non c’è quindi spazio per la separazione dei poteri e per l’indipendenza della magistratura. Quando la Meloni lamenta che i giudici non collaborano con il Governo esprime questa assoluta incomprensione del senso della separazione dei poteri. Ignora che la giurisdizione ha un fondamento di legittimità non solo diverso ma opposto a quello del potere politico, consistendo nell’accertamento della verità processuale, a garanzia della sua soggezione soltanto alla legge e dell’uguaglianza dei cittadini. Nessuna maggioranza, per quanto schiacciante, può rendere legittima la condanna di un innocente o sanare un errore commesso ai danni di un solo cittadino. Nessun consenso politico – del Governo, o del Parlamento, o della stampa, o della pubblica opinione – può rendere vero ciò che è falso o falso ciò che è vero e così surrogare la prova mancante o indebolire le prove acquisite di un’ipotesi accusatoria. Giudici e pubblici ministeri sono tali solo se sono in grado di assolvere o chiedere il proscioglimento quando tutti chiedono la condanna e di condannare o di indagare un potente quando tutti ne pretendono l’impunità.
È questo il senso della classica frase “ci sarà pure un giudice a Berlino!”. Che vuol dire che non si può punire un cittadino o ottenerne l’impunità solo perché questo risponde alla volontà o all’interesse della maggioranza. Lo si può punire solo se si è accertato che ha commesso un fatto previsto dalla legge come presupposto di una pena. E questo vale per i giudici, ma anche per i pubblici ministeri, la cui fonte di legittimazione è parimenti contro-maggioritaria, consistendo le loro funzioni nello svolgimento di indagini e quindi nell’accertamento della verità. È l’abc dello Stato di diritto, ignoto, purtroppo, all’analfabetismo istituzionale dei nostri governanti.
In realtà dietro questa incomprensione della separazione dei poteri, dietro questa ignoranza dei principi dello Stato di diritto e del costituzionalismo c’è la vecchia opzione per il governo degli uomini in luogo del governo delle leggi. E governo degli uomini, sia pure sorretto dal consenso popolare vuol dire decostituzionalizzazione della nostra democrazia. In che cosa consiste infatti la dimensione costituzionale della democrazia? Ce lo dice l’art. 16 della Dichiarazione del 1789, secondo cui “non c’è costituzione dove non sono assicurate la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri”. Che sono esattamente le due conquiste – la garanzia dei diritti fondamentali, non solo dei diritti di libertà ma anche dei diritti sociali, e la separazione dei poteri – che erano state negate dal fascismo e che del fascismo sono la negazione
Ebbene, questa dimensione costituzionale dello Stato di diritto e della democrazia – conquistata dalla Liberazione a seguito delle dure lezioni del fascismo, che grazie all’onnipotenza della maggioranza distrusse la democrazia – è non meno, anzi ancor più “democratica” delle funzioni politiche di governo. Per due ragioni: in primo luogo perché le garanzie dei diritti fondamentali e la separazione dei poteri alludono ai popoli in una maniera ancor più pregnante del principio di maggioranza, dato che riguardano gli interessi e i bisogni vitali di tutti e non semplicemente la volontà delle maggioranze; in secondo luogo perché hanno a che fare non già con la forma (il chi e il come) delle decisioni, per di più solo indiretta perché rappresentativa della volontà degli elettori, bensì con la loro sostanza (il che cosa), ossia con i loro contenuti, quali sono appunto la pace, la vita, la difesa della natura, le libertà fondamentali, la salute, l’istruzione e la sussistenza garantite dalla stipulazione di ciò che è vietato e di ciò che è obbligatorio decidere.
Il governo degli uomini è invece virtualmente assoluto e arbitrario. Equivale inevitabilmente alla legge del più forte. La sua vocazione consiste nella logica del nemico: del nemico esterno che è formato dagli stranieri, e in maniera emblematica dai migranti, e del nemico interno, anti-popolare e antinazionale, che è formato dai dissenzienti. Contro questa illusione ricorrente che il governo degli uomini – di solito di un solo uomo – sia migliore del governo delle leggi, voglio qui ricordare uno dei passi più belli di Hans Kelsen: a sostegno della tesi che “l’idea di democrazia implica assenza di capi”, Kelsen ricordò “le parole che Platone, nella sua Repubblica (III, 9), fa dire a Socrate, in risposta alla questione su come dovrebbe essere trattato, nello Stato ideale, un uomo dotato di qualità superiori, un genio insomma: ‘Noi l’ononeremmo come un essere degno d’adorazione, meraviglioso ed amabile; ma dopo avergli fatto notare che non c’è uomo di tal genere nel nostro Stato, e che non deve esserci, untogli il capo ed incoronatolo, lo scorteremmo fino alla frontiera’”.
Dobbiamo insomma essere consapevoli che le aggressioni all’indipendenza della giurisdizione sono sempre il segno inequivoco delle involuzioni autoritarie e delinquenziali dei sistemi politici. Mettendo i magistrati alle loro dipendenze – per esempio attraverso la nomina dei pubblici ministeri da parte del potere politico o la loro elezione su liste preordinate da parte dei cittadini – i governi non difendono la soggezione dei giudici alla volontà popolare, la quale si realizza soltanto con la loro soggezione alla legge nella quale tale volontà si è manifestata prima del fatto sottoposto al loro giudizio. Difendono e pretendono, in realtà, la soggezione dei giudici al loro arbitrio. A seguito di tali riforme corruzioni e crimini contro l’umanità sono destinati a sparire, solo perché occultati dal venir meno di una giurisdizione indipendente.
Sosterrò perciò una tesi di solito ignorata. Con paradosso apparente, l’indipendenza dei giudici e la loro soggezione soltanto alla legge sono la massima garanzia del primato della politica. Giacché la politica si esprime, nella forma più alta, nella legge cui il giudice è soggetto e che ha il dovere di applicare; mentre questo primato è indebitamente leso dai condizionamenti e dalle interferenze politiche contingenti e congiunturali dopo la commissione del fatto, che inevitabilmente si produrrebbero in assenza della separazione tra funzioni di garanzia e funzioni di governo. Infatti, la cosiddetta invadenza della giurisdizione lamentata dal ceto politico nelle competenze delle funzioni di governo non avviene nella sfera legittima della politica, ma solo nella sua sfera illegittima, quale si manifesta in atti illeciti o in atti invalidi.
3. Se vincesse il SI: un lasciapassare per qualunque ulteriore controriforma
Il terzo obiettivo è il più allarmante. Se vincesse il “Sì”, la nostra destra cesserebbe immediatamente di associare l’esito referendario al tema della separazione delle carriere. Interpreterebbe il “Sì” come un via libera a tutte le controriforme da essa progettate: come la manifestazione di un consenso all’assurda riforma elettorale ipotizzata, con premio sproporzionato di maggioranza; come un’adesione all’altra più grave riforma, quella consistente nell’introduzione del premierato elettivo; come un primo passo verso la discrezionalità dell’azione penale e perciò la soppressione della sua obbligatorietà; come un “Sì” alla soppressione della dipendenza della polizia giudiziaria dalla pubblica accusa, come del resto è già stato ipotizzato da Antonio Taiani; infine come un’autorizzazione alla collocazione del pubblico ministero alle dipendenze del potere esecutivo. È questo l’altro vero obiettivo dell’operazione, in aggiunta al mutamento della paternità della nostra Costituzione.
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