Con l’approvazione della direttiva “Omnibus I” il 13 novembre, il Parlamento europeo ha dato il via libera al primo “pacchetto” di “semplificazioni” voluto dalla Commissione von der Leyen1. Si tratta di misure che riducono gli standard di tutela ambientale per le imprese che operano nel mercato unico. Nel linguaggio dell’esecutivo UE, “semplificazione” è un eufemismo che nasconde un indebolimento delle tutele per i cittadini, in particolare in tema di protezione dell’ambiente (pacchetto Omnibus I – appena approvato), di uso dei dati nell’economia digitale e di investimenti nella tecnologia militare (rispettivamente i pacchetti Omnibus IV2 e V3, in via di approvazione).
Questo articolo si concentra sulle norme che riguardano il digitale, cioè l’Omnibus IV e, soprattutto, la proposta di regolamento “Digital Omnibus” pubblicata in versione finale il 19 novembre e che inizia ora l’iter di discussione4. Entrambi mirano a “semplificare” le regole sull’uso dei dati personali da parte delle aziende del digitale, in particolare quelle che sviluppano modelli di intelligenza artificiale (IA), con interventi diretti sul testo del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR). Non è un dettaglio irrilevante, come vedremo, che il GDPR abbia trovato estesa applicazione nei confronti dei pochi colossi statunitensi che controllano il mercato digitale europeo.
Per ragioni di spazio, esamineremo solo alcuni punti dei due provvedimenti che hanno il maggiore impatto sulla tutela dei dati personali, per poi interrogarci sulla legittimità di tali interventi alla luce delle dinamiche che li avrebbero resi necessari.
Ammorbidire il GDPR: rendicontazione, profilazione e addestramento dell’IA
Il primo pacchetto, l’Omnibus IV, estende le deroghe a favore delle piccole medie imprese rispetto a certi obblighi di rendicontazione previsti dal GDPR. Innalzando la soglia di dipendenti per beneficiare delle deroghe (da 750 a 1.500), e limando qua e là gli obblighi previsti dal regolamento, un numero maggiore di aziende operanti in UE sarà sollevato da oneri gravosi. Si tratta di misure tutt’altro che irragionevoli, che rischiano però di aggravare un fenomeno già in atto: l’elusione del GDPR da parte delle grandi aziende mediante l’esternalizzazionedelle fasi più “rischiose” del trattamento dei dati verso piccole o medie imprese coperte dalle deroghe. Questo effetto perverso è particolarmente acuto nel settore dell’IA, dove le fasi che precedono l’addestramento dei modelli, come lo scraping di grandi quantità di dati personali dal web e la loro aggregazione in corpose banche dati, vengono spesso delegate a soggetti terzi che operano in zone grigie della legalità, assumendosi il rischio di sanzioni5. Pertanto, se da un lato la riduzione di oneri burocratici per le piccole e medie imprese europee è un obiettivo condivisibile, dall’altro rischia di produrre un danno aggregato e sistemico alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
Interventi ben più incisivi sono però presentati nella proposta del cosiddetto “Digital Omnibus”, in cui si prefigurano alcune modifiche sostanziali del GDPR – e tutte nel senso di una riduzione della tutela dei cittadini.
Una prima fondamentale modifica riguarda la definizione stessa di dato personale. Nell’attuale ordinamento, interpretato in modo conforme dalla giurisprudenza UE, è un dato personale qualsiasi informazione che sia collegabile a una persona “in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto”6. L’ampiezza della definizione è motivata dal fatto che gli odierni strumenti di analisi dei dati, sempre più sofisticati, rendono possibile risalire all’identità di un individuo anche a partire da informazioni che appaiono, di primo acchito, anonime o distanti dalla sua sfera personale. Il Digital Omnibus inverte questo approccio precauzionale, stabilendo che un’informazione non sia più classificata come dato personale se il soggetto che ne entra in possesso non è in grado di identificare la persona corrispondente “tenendo conto dei mezzi di cui quel soggetto può ragionevolmente avvalersi”7. La definizione muta quindi da oggettiva a “relativa” e dipendente non solo dalle capacità tecniche del soggetto che lo utilizza, ma anche da quanto sia “ragionevole attendersi” che quello stesso soggetto le impieghi per identificare la persona. Il fatto che quei mezzi effettivamente esistano, e che magari siano già di uso comune da parte di altri soggetti, non incide sulla nuova definizione di dato personale8.
Il secondo snodo cruciale riguarda l’Articolo 22 del GDPR, che vieta le decisioni basate su processi interamente automatizzati, inclusa la profilazione, quando queste hanno effetti giuridici o un impatto ugualmente significativo sulle persone. Si tratta di una norma già di per sé alquanto elastica e accompagnata da eccezioni. Viene comunemente elusa inserendo un “controllo umano” puramente formale nel processo decisionale (ad esempio riguardo alla concessione o meno di un credito bancario). Tuttavia, con una recente pronuncia, la Corte di Giustizia dell’UE ha interpretato il concetto di “processo decisionale automatizzato” in modo stringente, limitando le possibilità di elusione da parte delle aziende9. Ora il Digital Omnibus, per così dire, “rimedia” a questa interpretazione stringente riscrivendo l’Articolo 22. Nella nuova versione, si passa infatti da una logica di “divieto con deroghe” a una di “autorizzazione condizionata”: mentre nell’attuale versione è vietato (salvo eccezioni) sottoporre una persona a certe decisioni interamente automatizzate, nella nuova versione sarà permesso (a certe condizioni) sottoporre una persona alle stesse decisioni10. Non solo, ma proprio su una di queste “condizioni” di liceità (non più “eccezioni” al divieto) il Digital Omnibus interviene, ampliandone la portata: si tratta dei casi in cui la decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato “sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto”. Già oggi l’eccezione in tal senso lascia ampi margini di manovra; ad esempio, la preselezione automatizzata dei curricula in un grande processo di reclutamento può essere considerata “necessaria” e dunque esente dal divieto11. Il Digital Omnibus allarga ulteriormente le maglie, prevedendo che si applichi anche laddove la decisione automatizzata potrebbe essere presa anche in altro modo, cioè da un decisore umano12. In altre parole: il trattamento è lecito anche quando l’uso necessario di mezzi automatizzati… non sia necessario!
Infine, un gruppo nutrito di “ritocchi” al GDPR riguarda l’uso dei dati personali per l’intelligenza artificiale. Innanzitutto, vengono riscritte o introdotte ex novo alcune deroghe al divieto previsto dall’Articolo 9 al trattamento dei dati che rivelino l’origine etnica o razziale, le opinioni politiche o religiose, l’appartenenza al sindacato, lo stato di salute e altre informazioni sensibili sulla persona. In particolare, si introduce un’ampia deroga per l’utilizzo di questi dati ai fini di “sviluppo e funzionamento” di sistemi di IA, pur soggetta a una serie contorta di condizioni e limitazioni13. Viene poi aggiunto un nuovo articolo al GDPR (l’Articolo 88c) che sancisce tout court la liceità del trattamento di dati personali per lo “sviluppo e funzionamento” di sistemi di IA, stabilendo – con il consueto corredo di vincoli e contrappesi di dubbia efficacia14 – che tali utilizzi possano rientrare nel “legittimo interesse” del titolare del trattamento ai sensi dall’articolo 6(1)(f) del Regolamento. È un intervento oltremodo irrituale e una forzatura, poiché nel nostro sistema giuridico spetta al giudice – e non al legislatore – decidere caso per caso se una specifica attività rientri o meno in una previsione normativa. In particolare, la validità del “legittimo interesse” quale base giuridica sufficiente per il rastrellamento di masse di dati personali ai fini di “addestramento” dell’IA è molto controversa ed è al centro di procedimenti attivati dalle autorità garanti15. Il nuovo assetto normativo concede invece una sorta di “lasciapassare” non solo per l’addestramento, ma per ogni operazione su dati personali svolta da sistemi di IA. Un’autorizzazione in bianco che scardina il principio di neutralità tecnologica della legislazione e sottovaluta i gravi rischi che molti di questi sistemi pongono per i diritti fondamentali.
Dubbi sulla legittimità del Digital Omnibus
Questi provvedimenti, nel loro complesso, rappresentano una netta discontinuità rispetto alla tradizionale politica europea sulla protezione dei dati personali, fino a ieri acclamata dalle istituzioni UE come un baluardo dei “valori Europei” e punta di diamante dell’“effetto Bruxelles” in giro per il mondo. Tanto che è lecito sollevare dubbi sulla legittimità stessa dei pacchetti Omnibus. Come sottolineato da un autorevole gruppo di giuristi in una lettera aperta16, l’Omnibus I su sostenibilità e ambiente, approvato dal Parlamento europeo, viola palesemente due principi cardine dell’ordinamento UE, e cioè il principio di proporzionalità e il principio di non regressione. In estrema sintesi, tali principi pongono dei limiti al potere del legislatore di intervenire sulla legislazione ambientale esistente, consentendo una riduzione degli standard di tutela solo qualora sussistano cogenti ragioni di interesse pubblico che la rendano necessaria. Questo perché la legislazione genera nei cittadini una “legittima aspettativa” che determinati standard ambientali siano rispettati da tutte le istituzioni UE, sicché una loro riduzione, se non sorretta da comprovate e ineludibili esigenze di interesse pubblico superiore, viola questa fiducia costituzionalmente tutelata.
Analoghe considerazioni si possono applicare ai “pacchetti” sul digitale oggetto di questo articolo. L’Unione Europea è tra i pochi ordinamenti a riconoscere la tutela dei dati personali come un diritto fondamentale autonomo, distinto dalla privacy. È un principio consolidato che tale diritto, sancito dall’Articolo 8 della Carta dei Dritti Fondamentali dell’UE, vada interpretato in coerenza con l’acquis giurisprudenziale e normativo dell’Unione17. Ne consegue che un intervento legislativo volto a ridurre i livelli di protezione esistenti può considerarsi legittimo solo se giustificato da comprovate esigenze di interesse pubblico superiore. La domanda fondamentale diventa, quindi: esistono queste esigenze? E sono di rango prevalente rispetto ai diritti che vengono limitati?
Le spinte convergenti alla “semplificazione”
Si possono invero indicare due esigenze, o per meglio dire due concause del pacchetto Digital Omnibus: una endogena e una esogena. Quella “endogena” si può ascrivere in termini generali alla necessità di “fare qualcosa” per contrastare il declino economico dell’Europa, segnato da una perdita di competitività delle sue imprese nel mercato globale. La diagnosi, suffragata da dati ed evidenze, è contenuta com’è noto nel rapporto Draghi del settembre 2024, a cui era seguito il celebre monito dell’ex governatore al Parlamento europeo nel febbraio 2025 a “fare qualcosa”18. Tra le cause del declino individuate dal rapporto spiccava proprio l’eccesso di regolamentazione a cui le imprese europee sono soggette rispetto ai concorrenti globali, soprattutto quando si trovano a competere nella nuova terra promessa dell’IA. E tra le ricette proposte dallo stesso rapporto, la “semplificazione normativa”– ossia la cara vecchia deregulation sotto mentite spoglie19 – si è rivelata la più agevole da attuare e la meno controversa. Basta che le regole da “tagliare” siano quelle che tutelano i diritti dei cittadini, e non quelle che preservano i privilegi delle grandi imprese, ed ecco servita su un piatto d’argento l’occasione per far dire alla Commissione “stiamo facendo qualcosa”. Un genere di tagli che, per rimanere nel lessico neoliberista, possiamo chiamare misure di “austerity dei diritti”.
Come abbiamo già avuto modo di illustrare altrove, l’idea che i tagli al GDPR possano ridurre lo svantaggio competitivo per le imprese europee nel settore dell’IA è ampiamente illusoria, sostenuta più da pressioni lobbistiche che da evidenze empiriche e argomentazioni logiche20. Del resto, anche volendo esagerare le virtù della deregulation,in un mercato globale dominato da pochissimi soggetti americani e cinesi, la competitività europea si limiterebbe nella migliore delle ipotesi ai livelli inferiori della catena del valore dell’IA, senza possibilità di intaccare il primato dei leader, tutti statunitensi, che controllano l’infrastruttura digitale europea21.
Ma proprio su questo punto le ricette del rapporto Draghi si saldano con la causa “esogena” dell’austerity made in UE, e cioè le crescenti pressioni delle corporation americane supportate dell’amministrazione Trump.
Da un lato, le big tech statunitensi mostrano una crescente insofferenza verso il rigore normativo europeo. Le sanzioni per violazioni del GDPR nei loro confronti viaggiano ormai alla media di oltre un miliardo di euro l’anno, pari al 70% del valore complessivo di tutte le sanzioni comminate. Il dato è di per sé poco sorprendente, considerando che questi colossi occupano una posizione dominante di quasi-monopolio nel mercato digitale europeo e che adottano modelli di business fondati sulla sorveglianza di massa, dunque in aperto conflitto con i “valori europei” della data protection. Ma da qualche tempo si levano voci, come quella del Center for Data Innovation (un think tank molto influente che annovera tutte le big tech tra i propri finanziatori), che sottolineano l’iniquità e la sproporzione anche rispetto al peso relativo delle imprese americane sul suolo europeo22. E questi malumori trovano ora – ecco il secondo punto decisivo – ampio sostegno da parte dell’amministrazione USA.
Vale qui la pena richiamare l’ordine esecutivo del 21 febbraio 2025, in cui il presidente Trump definisce “estorsioni d’oltremare” (overseas extorsions) qualsiasi tassa, sanzione o regolamento straniero che colpisca le imprese americane, ivi compresi i regolamenti “che potrebbero inibirne la crescita o l’operatività desiderata” nei mercati stranieri23. Trattandosi di estorsioni, cioè atti ostili di paesi nemici, è giustificata una risposta ritorsiva, che come noto si concretizza con la (minaccia di) imposizione di dazi sulle importazioni. È anche noto come ha reagito l’Unione Europea a questa dichiarazione di guerra commerciale, e cioè stringendo con Trump il 27 luglio 2025 un “accordo” che limita i dazi contro le esportazioni di beni europei verso gli USA al 15%. Come sottolineato da alcuni commentatori, si tratta di un esempio più unico che raro di un accordo commerciale in cui una parte ottiene tutti i vantaggi e l’altra subisce tutti gli svantaggi24.
I “pacchetti Omnibus”, in particolare il Digital Omnibus, si inscrivono nella convergenza di queste due forze: da una parte, la spinta “endogena” rappresentata dalle ricette del rapporto Draghi e il monito a “fare qualcosa” per non perdere l’ultimo vagone del treno IA; dall’altra, la pressione “esogena” delle minacce di ritorsione da parte dell’amministrazione Trump contro ogni ostacolo al potere smisurato delle big tech statunitensi in Europa e nell’IA. E dove convergono opportunamente queste due spinte? Risposta: nello smantellamento delle regole e nel taglio ai “diritti digitali” dei cittadini europei. E ciò proprio nel momento storico in cui l’impatto pervasivo dell’IA a guida statunitense sui diritti fondamentali richiederebbe, al contrario, un rafforzamento e un’estensione delle tutele.
Si può immaginare qualcosa di più lontano dalle comprovate esigenze di interesse pubblico superiore che, sole, potrebbero legittimare una riduzione dei diritti fondamentali nel nostro ordinamento?
*Maurizio Borghi è codirettore del Centro Nexa del Politecnico di Torino.
Note
1 Il primo “pacchetto” (a cui ne seguiranno altri cinque) comporta la “semplificazione”, cioè la revisione verso il basso, degli obblighi imposti dalle direttive sulla sostenibilità ambientale, ovvero la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e sulla due diligence ai fini della sostenibilità (Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards the dates from which Member States are to apply certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements COM/2025/80 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0080). Si veda: European Parliament, Sustainability reporting and due diligence: MEPs back simplification changes. Press Releases 13-11-2025 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251106IPR31296/sustainability-reporting-and-due-diligence-meps-back-simplification-changes.
2 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2016/679, (EU) 2016/1036, (EU) 2016/1037, (EU) 2017/1129, (EU) 2023/1542 and (EU) 2024/573 as regards the extension of certain mitigating measures available for small and medium sized enterprises to small mid-cap enterprises and further simplification measures. COM/2025/501 final/2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0501R(01). Si veda anche il Draft Report dei comitati del Parlamento europeo sulla proposta (7 novembre 2025): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ58-PR-775772_EN.pdf.
3 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the acceleration of permit-granting for defence readiness projects COM(2025) 821 final, disponibile alla pagina Defence Readiness Omnibus della Commissione UE https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/defence-readiness-omnibus_en.
4 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2016/679, (EU) 2018/1724, (EU) 2018/1725, (EU) 2023/2854 and Directives 2002/58/EC, (EU) 2022/2555 and (EU) 2022/2557 as regards the simplification of the digital legislative framework, and repealing Regulations (EU) 2018/1807, (EU) 2019/1150, (EU) 2022/868, and Directive (EU) 2019/1024 (Digital Omnibus) Brussels, 19.11.2025 COM(2025) 837 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0837.
5 Un fenomeno noto come “data laundering” (H. H. Jiang, et al. “AI Art and its Impact on Artists”. In Proceedings of the 2023 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (AIES ’23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2023 363–374. https://doi.org/10.1145/3600211.3604681).
6 Ad es. in Causa C-434/16 Peter Novak,20 dicembre 2017,par. 35.
7 “taking into account the means reasonably likely to be used by that entity” (Digital Omnibus, Article 3).
8 La nuova definizione pare riprendere la formulazione del Cons. 16 del Regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli organismi dell’UE, a proposito dei “dati personali sottoposti a pseudonomizzazione”, ma con un’importanze differenza: mentre nel suddetto regolamento si parla di “tutti i mezzi […] di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente” (corsivi miei), nella proposta del Digital Omnibus viene meno sia il riferimento a “terzi” sia all’identificazione “diretta o indiretta”. Non solo, la definizione proposta precisa che “Such information does not become personal for that entity merely because a subsequent recipient has means reasonably likely to be used to identify the natural person to whom the information relates” (corsivi miei).
9 Causa C634/21 SCHUFA, 7 dicembre 2023.
10 Si confronti l’attuale stesura dell’Articolo 22 (“1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: …”) con il nuovo testo proposto (“1. Una decisione che produca effetti giuridici che riguardano un interessato o che incida in modo analogo sulla sua persona può essere basata unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione, soltanto se tale decisione…”). Corsivi miei.
11 L’esempio si trova nelle linee guida sull’Articolo 22: Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (wp251rev.01) https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053/en.
12 Il testo del nuovo Articolo 22 reciterebbe infatti: “[… se tale decisione] a) è necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento indipendentemente dalla possibilità che la decisione possa essere adottata in modo diverso rispetto al mezzo esclusivamente automatizzato”. (Corsivo mio).
13 Le condizioni per usufruire della deroga includono: i. l’adozione di appropriate misure organizzative e tecniche per escludere la raccolta e il trattamento di “categorie speciali” di dati; ii. l’obbligo di rimuovere dai dataset impiegati per l’addestramento i dati che dovessero sfuggire alle misure organizzative e tecniche così intraprese; e iii. l’obbligo di “proteggere” tali dati dal loro impiego per produrre output qualora la loro rimozione richieda uno “sforzo sproporzionato” (Digital Omnibus, p. 55: amendment to GDPR Art. 9). C’è da chiedersi come sia possibile anche solo verificare l’ottemperanza a norme cumulative così contorte e intrinsecamente ambigue.
14 In questo caso le “misure tecniche e organizzative” dovranno essere in grado di assicurare, tra le altre cose, l’esercizio da parte degli interessati del “diritto incondizionato di opporsi alla raccolta dei propri dati personali” (Digital Omnibus, p. 47: Article 88c). La misura sembrerebbe introdurre un meccanismo di “opt-out” simile a quello previsto per il diritto d’autore (Direttiva 790/2019, Art. 4.3), la cui applicazione concreta è veramente difficile da immaginare.
15 M. Borgobello, AI di Meta, è davvero “legittimo interesse”? Lecito dubitarne, Network 360, 6 maggio 2025 https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/ai-di-meta-e-davvero-legittimo-interesse-lecito-dubitarne/.
16 “Over 100 legal experts warn Omnibus I risks breaching EU law”, The Good Lobby,10 November 2025 https://thegoodlobby.eu/over-100-legal-experts-warn-omnibus-i-risks-breaching-eu-law/. A. Alemanno, “The Legality of Omnibus Legislation Under EU Law: A Preliminary Analysis of Omnibus I Simplification Directive of CSRD and CSDD and its Legal Consequences on the EU Legal Order (November 09, 2025). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5727822.
17 In particolare, l’espressione “dato personale” deve intendersi come conforme alla definizione data nella Direttiva 95/46/EC (e ora confluita nel GDPR): si vedano le explanatiory notes alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_en.pdf#page=11.
18 Mario Draghi supplica la UE: “Per favore, fate qualcosa, non si può dire sempre no” Huffington Post 27 febbraio 2025 https://tg.la7.it/esteri/draghi-ue-discorso-video-fate-qualcosa-19-02-2025-232347.
19 Nonostante il rapporto Draghi e i pacchetti Omnibus si attengano scrupolosamente al lessico della “semplificazione”, ogni tanto riaffiora la classica terminologia di impronta neoliberista. Nel suo intervento al Copenhagen Competitiveness Summit del 1º ottobre 2025, la presidente Von der Leyen si lascia sfuggire la parola “deregulation” di reaganiana memoria: “Because when we look at simplification, we all agree we need simplification, we need deregulation” European Commission, Speech by President von der Leyen at the Copenhagen Competitiveness Summit, 1 October 2025 https://luxembourg.representation.ec.europa.eu/actualites-et-evenements/actualites/speech-president-von-der-leyen-copenhagen-competitiveness-summit-2025-10-01_en?prefLang=de.
20 M. Borghi, “L’Europa futura, meno diritti per più competitività”, Centro per la Riforma dello Stato, 11 Ottobre 2024 https://centroriformastato.it/leuropa-futura-meno-diritti-per-piu-competitivita/.
21 M. Silva, “The real winners of the AI Race: Microsoft, Amazon, Google and Nvidia”, SOMO, 7 July 2025 https://www.somo.nl/the-real-winners-of-the-ai-race/.
22 Center for Data Innovation, “Europe’s GDPR Fines Against US Firms Are Unfair and Disproportionate”, 17 April 2025 https://datainnovation.org/2025/04/europes-gdpr-fines-against-us-firms-are-unfair-and-disproportionate/.
23 “…regulations imposed on United States companies by foreign governments that could inhibit the growth or intended operation of United States companies” (Memorandum on Defending American Companies and Innovators From Overseas Extortion and Unfair Fines and Penalties, 21 February 2025 https://www.presidency.ucsb.edu/documents/memorandum-defending-american-companies-and-innovators-from-overseas-extortion-and-unfair).
24 L. Elliott, “This trade deal is the EU’s Suez moment – its subservience to Trump is on show for all to see”, The Guardian, 31 July 2025 https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/31/this-trade-deal-is-the-eus-suez-moment-its-subservience-to-trump-is-on-show-for-all-to-see; A. Zimmermann, “Europe’s ‘century of humiliation’ could be just beginning”, Politico 26 August 2025 https://www.politico.eu/article/europes-century-of-humiliation-could-be-just-beginning/.
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