L’attuale conversione in legge del quinto “decreto sicurezza” (in tre anni e mezzo di governo), il d.l. 23/2026, porta con sé una serie di problematiche formali e sostanziali, procedurali e materiali, che è del tutto impossibile sintetizzare in poche note e che continuano a inserirsi in quella progressiva deriva da giustizialismo penale e militarizzazione degli spazi pubblici che si era rintracciata già nel precedente d.l. sicurezza, n. 48/2025, commentato sempre qui.
Il decreto sicurezza e il suo doppio
Ora tutto precipita nel cortocircuito di adottare contemporaneamente un decreto legge, che è un “provvedimento provvisorio con forza di legge” (art. 77 Cost.), correttivo di quella stessa normativa che nel mentre entra in vigore come legge di conversione del precedente decreto legge, il n. 23/2006, appunto. Costringendo così il Presidente della Repubblica, che è pur sempre il primo garante della Costituzione repubblicana, a promulgare la legge di conversione (art. 73 Cost.), accompagnandola con l’emanazione di un nuovo decreto legge governativo (art. 87 Cost., quinto comma) che corregge disposizioni contenute in quella stessa legge di conversione, e che dovrà essere anch’esso convertito in legge nei successivi sessanta giorni. Pena la perdita di efficacia, sin dall’inizio, “come se non fosse mai entrato in vigore”, del decreto legge in questione e delle correzioni ivi contenute. Per tornare di nuovo al punto di partenza?
Sembra di essere finiti in un labirintico racconto borgesiano, nell’immaginifica ricorsività di un quadro di Escher, nell’ossessivo spiazzamento temporale di un film di Lynch. E invece si tratta solo della garrula approssimazione normativa dell’italico Governo della sicurezza, in barba a qualsiasi vincolo e limite costituzionale, procedurale e sostanziale. Che si riverbera anche nei rapporti tra i poteri e le istituzioni repubblicane. Per non tacere di quelli tra società (civile o meno, che dir si voglia) e istituzioni, con un decreto legge che interviene in modo repressivo e autoritativo in ambiti sempre più eterogenei e con sempre maggiore spinta repressiva sulla libertà di manifestazione, che appare egemonizzata da visioni da populismo giustizialista: dai daspo per i cortei, fino all’aumento delle multe per manifestazioni non comunicate e all’eventuale fermo preventivo per 12 ore; dalla previsione di ulteriori zone rosse, al tentativo di regolare la vendita di coltelli ai minori; per giungere alla repressione dei furti con destrezza, limitare le fughe all’alt delle forze dell’ordine, ridurre la lieve entità nel possesso di sostanze stupefacenti per gli spacciatori abituali. Spesso dimenticando che queste ultime problematiche coinvolgono meccanismi di più o meno grande malavita organizzata che è sempre più presente e invadente nelle nostre città e meriterebbe ben altri tipi di interventi normativi.
Fine di qualsiasi garantismo costituzionale?
Dinanzi a questo baillame normativo, riprenderò solo un paio di punti sostanziali, che riguardano direttamente il perimetro delle garanzie costituzionali, o meglio di quell’autentico «garantismo costituzionale» che fonda l’ordinamento repubblicano, dalle sue origini. È bene ricordarlo, a qualche settimana dalla bocciatura referendaria della revisione costituzionale sulla giustizia che la maggioranza governativa difendeva come garantista, e soprattutto a pochi giorni dal 25 aprile.
Si tratta di quel garantismo costituzionale di matrice tanto liberal-democratica, che sociale. Costituzionalismo liberal-democratico, nella separazione dei poteri e garanzia di libertà e diritti inviolabili della persona, singola e associata in formazioni sociali. Costituzionalismo sociale, nella ricerca di un buon vivere in comune fondato su eguale libertà e doveri di solidarietà economica, sociale e politica, per garantire e promuovere protezione e sicurezza sociale quanto più inclusivi possibili. Ebbene, questo patrimonio comune del costituzionalismo repubblicano appare del tutto sconfessato da molte delle già citate previsioni del decreto sicurezza 23/2026 in conversione alla Camera. In particolare da due, da mettere in connessione, perché coinvolgono due professioni centrali nel rapporto tra istituzioni e società. Due professioni tradizionalmente prese positivamente in considerazione da questa maggioranza di governo.
Agenti penitenziari sotto copertura del sospetto?
All’articolo 15 del già vigente decreto si stabilisce che gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del corpo di polizia penitenziaria possano svolgere operazioni sotto copertura negli istituti penitenziari, per scovare il compimento di eventuali reati, introducendo agenti infiltrati nelle carceri. Come è stato notato in sede di diversi commenti, non solo da Patrizio Gonnella (Non solo topi, ora in carcere arrivano le talpe) e quindi Stefano Anastasia e Franco Corleone (Arriva il decreto sicurezza. Per le carceri è come un bomba) su il manifesto, ma finanche da parte del sindacalista Gennarino Di Fazio (Uil FP – polizia penitenziaria) si tratta di una disposizione esclusivamente repressiva, che «aggiunge caos in una situazione già esplosiva. Creerà un’atmosfera di diffidenza negli istituti. Nessuno si fiderà più di nessuno» (Federica Olivo, Huffington Post).
Soprattutto, questa previsione sembra considerare il singolo agente come incapace di svolgere le proprie attività ordinarie, istigandolo perciò a comportamenti che altrimenti non avrebbero copertura normativa, mettendo a repentaglio la sua sicurezza e quella di tutti i soggetti presenti nelle carceri (detenuti, educatori, mediatori, etc.). Svilendo una figura spesso solo retoricamente sostenuta da questo Governo, come quella degli agenti di polizia, penitenziaria e non. Disattendendo completamente il principio, liberale e garantista per eccellenza, della rieducazione del condannato (art. 27 Cost.), nella patria, qui è il caso di dirlo, di Cesare Beccaria.
Avvocati arruolati per la remigrazione?
D’altro canto, il nuovo art. 30 bis introduce quello che gli stessi avvocati hanno definito come «apologia dell’infedele patrocinio», per citare il redivivo, e forse troppo corporativo, garantismo della Giunta delle Camere Penali, che osserva come il compenso di 615 euro previsto esclusivamente nel caso in cui vada a buon fine la domanda di rimpatrio volontario, fatta presentare al cittadino straniero dal suo avvocato, trasformi quest’ultimo da difensore della parte debole in «strumento delle politiche governative di remigrazione». Anche qui contravvenendo princìpi costituzionali come quello dell’inviolabilità del diritto alla difesa e dell’accesso alla giustizia per i non abbienti (art. 24 Cost.). Giungendo poi al paradosso di una normativa illiberale contro la più classica professione liberale, quella dell’avvocatura, trattata alla stregua di una massa di questuanti in cerca di una retribuzione a commessa governativa. Quando nella scellerata campagna referendaria governativa sulla riforma dell’ordinamento giudiziario gli avvocati, nella loro totalità, vennero adulati e arruolati come fedeli alleati.
Si è quindi dinanzi a due disposizioni normative che paiono istigare due professioni al compimento di atti distanti dalla propria deontologia professionale, mettendo per giunta a repentaglio tanto la loro dignità, quanto la loro sicurezza e quella dei propri colleghi e dell’intera società. Il contrario di quanto pomposamente sbandierano da un Governo ossessionato da ordine pubblico e sicurezza. Assegnando all’avvocatura un ruolo servente e subordinato al potere. Riducendo le forze di polizia penitenziaria all’interpretazione più repressiva e autoritaria della loro funzione.
Proprio in prossimità della Festa di Liberazione dal nazifascismo del 25 aprile, nessun decreto correttivo potrà sanare questo scardinamento delle garanzie costituzionali, che appare come il modo più lugubre e meno liberale per riflettere, in un modo che dovrebbe essere necessariamente condiviso, sui 25 anni che ci separano dagli orrori perpetrati nella caserma di Bolzaneto, nel luglio 2001.
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