Democrazia, Diritto, Politica, Temi, Interventi

Articolo pubblicato su “il manifesto” del 6 ottobre 2023.

Prima il post di Giorgia Meloni, quindi l’attacco di Salvini alla giudice di Catania per la sua partecipazione a una manifestazione per i diritti dei migranti: è una brutta pagina nelle tensioni tra politica e magistratura, che esprime, al pari dei provvedimenti censurati, noncuranza e disprezzo per i diritti, lo Stato di diritto, la democrazia.
Oltre la considerazione che l’imparzialità del giudice è nelle sentenze e non nella sua vita privata, le critiche mosse a Iolanda Apostolico sono sintomatiche del clima intollerante verso ogni forma di dissenso.

Partiamo dai diritti. Il «decreto Cutro» (ora legge n. 50 del 2023) e il decreto ministeriale 14 settembre 2023 sulla garanzia finanziaria «alternativa al trattenimento», intaccano diritti fondamentali: la libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e il diritto di asilo (articolo 10, comma 3, della Costituzione).

La prima è inviolabile, per chiunque, come ha ricordato la Corte costituzionale; presidiata da una riserva di legge, che non può che muoversi nel rispetto della Costituzione e del diritto sovraordinato alla legge (quali le norme comunitarie), e da una riserva di giurisdizione, che in primis assicura, nel caso concreto, la garanzia dei diritti.
La libertà personale è inalienabile, non può essere oggetto di mercificazione.

Iniziamo invece a chiederci se sia legittimo restringere la libertà personale, bene supremo sin dalla Magna Charta Libertatum del 1215, in ragione del controllo dell’immigrazione (come dispone la legge «Turco-Napolitano», poi inasprita dalla «Bossi-Fini»).
Non è tanto questione di proporzionalità e ragionevolezza perché la detenzione non produce gli effetti sperati (respingimenti di massa): non proporzionale e irragionevole è la privazione in sé della libertà personale di chi non rispetta le norme sull’ingresso nello Stato perché fugge da persecuzioni o perché le sue condizioni di vita non sono degne, superando l’ipocrita distinzione rifugiato politico-migrante economico, o perché esercita la libertà di circolazione. E, ancora, è uno scontro sicurezza versus diritti? Il migrante non è per definizione un problema di sicurezza ma una persona alla ricerca dei propri diritti.

Infine, attenti cittadini «autoctoni»: i migranti sono campo di sperimentazione (ammesso che – e, sottolineo, non concesso – si voglia mandare al macero il riconoscimento dei diritti a ciascuna persona umana, la loro universalità).
Il diritto speciale, il diritto penale del nemico, tendono a dilatarsi, assumendo i connotati di un diritto di classe e autoritario. Si aggiunge: l’utilizzo del migrante come nemico, come emergenza, distrae e canalizza disagio e paure a fronte di una legge di bilancio che, fedele ai diktat neoliberisti, non interverrà sulle diseguaglianze. Con, ancora una volta, la violazione della concretizzazione dei diritti sociali.

Quanto al diritto di asilo, la norma costituzionale è chiara: è un diritto di ingresso nel territorio della Repubblica; per tacere del tragico abisso che separa il diritto ad avere «tutte le cure che si possono prodigare» del quale ragionavano i costituenti e le condizioni inumane degli hotspot.

Ancora, il diritto di asilo è da riconoscersi su un piano di effettività, il che sfata qualsivoglia qualificazione come paese sicuro e accordi che solo retoricamente evocano i diritti umani, mentre, in omaggio a istanze securitarie, affidano la vita delle persone a regimi autoritari.
Lo Stato di diritto e i poteri. La separazione dei poteri è cardine di ogni costituzione, imprescindibile struttura della democrazia e del costituzionalismo nel limitare il potere e garantire i diritti. Abbiamo ancora bisogno di Montesquieu per ricordare che «se fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore» (e viceversa), mentre la sua indipendenza garantisce il rispetto dei diritti e dei limiti da parte di tutti?

L’epoca del sovrano – capo o premier che sia – legibus solutus non è ora. Governo e Parlamento sono tenuti al rispetto della Costituzione, delle norme costituzionali e del diritto comunitario e internazionale sovraordinato alle fonti primarie.
Non è una questione «tecnica»: le forme sono barriere a tutela dei soggetti più deboli (Tocqueville). L’insofferenza per i limiti, per i diritti, è tipica del dominio, della violenza e della sopraffazione, che secoli di tradizione giuridica ascrivibile alla storia del costituzionalismo e, in senso ampio, alla storia dell’emancipazione e dell’eguaglianza, hanno cercato di scongiurare.

Le migrazioni rappresentano una delle linee di faglia del futuro, se non la linea. La resistenza sul fronte dei diritti di tutti è il primo passo per restare umani e per contrastare la costruzione di cittadelle autoritarie fondate su esclusioni e confini, interni ed esterni, sociali e politici; alla «guerra ai migranti» occorre sostituire il conflitto sociale agito dal basso con i migranti.

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